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Certificati di infortunio: istruzioni su ripresa del lavoro e nuova procedura telematica

Fabio Francia - Esperto assicurazione INAIL

 

Con la


circolare n. 17/2026, l’INAIL ha precisato le modalità di definizione dell’infortunio. Il documento di prassi esamina le situazioni che si potrebbero verificare e fornisce le indicazioni necessarie per la definizione dell’evento anche in assenza del certificato di chiusura. Nella sostanza l’INAIL codifica una prassi introducendo il termine di entro il quale l’evento si deve considerare definito. La


circolare n. 17/2026 ribadisce l’uso del canale telematico per la redazione della certificazione medica per infortunio e malattia professionale, circostanza ripresa anche nella circolare n° 23/2026 con la quale vengono illustrate le semplificazioni introdotte nella procedura di redazione della certificazione medica elettronica.

 

In tema di certificazione medica per infortunio, l’INAIL è intervenuta con due recenti circolari riferite alle istruzioni sulla ripresa del lavoro e sulla nuova procedura telematica delle quali esaminiamo il contenuto e le indicazioni con le conseguenze per il lavoratore infortunato e per il datore di lavoro. A questo fine è utile rammentare che un certificato medico di infortunio deve contenere, fra le altre cose, la durata della prognosi ovvero il tempo necessario, secondo il libero convincimento del medico redattore, per la guarigione della lesione e che i medici INAIL possono ridurre o estendere secondo il proprio convincimento.

 

 

Ripresa del lavoro al termine dell’infortunio

 

L’argomento è trattato dalla circolare n. 17/2026 con la quale vengono fornite le indicazioni che andremo ad esaminare.

 

Presenza del certificato definitivo di chiusura dell’evento

 

A memoria dell’art. 102 del T.U. INAIL (“ricevuto il certificato medico constatante l’esito definitivo…….”), la chiusura di un infortunio non è legata alla presenza obbligatoria di un certificato medico di definizione. L’art. 102 precisa le attività in carico all’INAIL quando è presente il certificato conclusivo ovvero liquidare la prestazione al lavoratore, o al datore di lavoro quando questo anticipa la prestazione (art. 70 T.U. INAIL) e, là dove previsto, l’accertamento dell’eventuale danno permanente. In sostanza viene ribadita la non obbligatorietà di un certificato di chiusura dell’evento ma è innegabile la circostanza che in presenza di una certificazione i tempi di definizione medica ed amministrativa da parte dell’INAIL si contraggano sensibilmente.

 

 

Assenza del certificato medico di chiusura dell’evento

 

L’INAIL precisa che in assenza di un certificato definitivo, l’evento si deve considerare chiuso con l’ultimo giorno di prognosi indicato nell’ultimo certificato emesso. In sostanza, in assenza di un certificato continuativo o di un definitivo, il lavoratore deve riprendere il lavoro il giorno successivo la scadenza della prognosi. Per quanto concerne i tempi di lavorazione da parte dell’INAIL, la circolare dispone che l’evento debba essere definito entro 15gg dal giorno di scadenza della prognosi in modo da erogare le prestazioni economiche in modo tempestivo ed eventualmente procedere con l’accertamento della presenza di eventuali danni permanenti. In sostanza si ha l’assimilazione dell’ultimo certificato medico emesso (che potrebbe essere anche il primo) al certificato medico definitivo

 

 

Punti di attenzione

- La circolare n. 17/2026 prevede che il lavoratore che si trova in prossimità della scadenza prognosi possa chiedere di essere visitato da un medico INAIL.

- La circolare non incide sulla possibilità dei medici INAIL di chiamare a visita il lavoratore infortunato e decidere di ridurre o protrarre il periodo di prognosi. Il medico INAIL, una volta visitato l’infortunato, può emettere un certificato di chiusura, un certificato di continuazione con fissazione di una nuova visita o un certificato di continuazione con l’indicazione della data di ripresa del lavoro.

- Il caso definito senza certificato medico conclusivo può essere riaperto in presenza di una certificazione presentata tardivamente.

 

 

Conseguenze per il lavoratore

 

Poiché in assenza di un certificato di chiusura l’evento viene definito entro 15gg dall’ultimo giorno di prognosi, tempo decisamente non esteso, riveste particolare importanza la certificazione medica elettronica che viene resa disponibile in tempi brevissimi dal sistema informatico; nell’ipotesi di certificato cartaceo è estremamente importante che il lavorare ne curi la trasmissione all’INAIL nel più breve tempo possibile allo scopo di evitare l’allungamento dei tempi di trattazione a causa di una riapertura.

 

 

Conseguenze per il datore di lavoro

 

Il datore di lavoro deve consentire al lavoratore infortunato la ripresa delle attività il giorno successivo la scadenza della prognosi. Nella circolare n. 17/2026, l’INAIL precisa che questa non ha valore in relazione agli adempimenti indicati nel .Lgs. n. 81/2008, T.U. Sicurezza, con la conseguenza che nella ipotesi di prognosi superiori a 60gg la ripresa del lavoro senza certificato definitivo non può costituire esimente per l’effettuazione della visita per la verifica dell’idoneità alla mansione da parte del medico competente.

 

 

Semplificazione della procedura di emissione del certificato medico elettronico

 

A partire dal 13 maggio u.s., l’INAIL ha rilasciato una nuova versione della procedura telematica per l’emissione del certificato medico elettronico. L’argomento è stato ripreso con la circolare n. 23/2026. La nuova procedura prevede l’eliminazione di molti campi non più ritenuti necessari e l’eliminazione dei certificati di tipo “riammissione in temporanea”. Per quanto concerne il datore di lavoro è da porre in evidenza l’obbligo del medico redattore di inserire almeno un recapito del lavoratore fra indirizzo PEC o di casella ordinaria, telefono cellulare o fisso, attraverso il quale questo possa essere contattato più facilmente poiché questi dati sono chiesti, con il riferimento alle disposizioni sulla privacy, anche nella denuncia di infortunio.

 

 

Considerazioni finali

 

La circolare n. 17/2026 specifica in modo chiaro che l’evento può essere definito anche senza la presenza di un certificato medico di chiusura ma, dal punto di vista pratico, è evidente come l’esistenza di tale certificato possa ridurre i tempi di trattazione dell’evento anticipandone la definizione con la conseguente emissione dei pagamenti da parte dell’INAIL oltre alla anticipazione della fase di accertamento dell’esistenza di eventuali danni permanenti; in sostanza, la presenza di un certificato di chiusura dell’infortunio, pur non essendo obbligatoria, di fatto facilità una più veloce attivazione delle tutele.

 

Dal punto di vista della riduzione dei tempi di trattazione dell’infortunio, sono importanti anche le modifiche introdotte dalla circolare n. 23/2026 poiché semplifica l’emissione dei certificati medici elettronici e prevede l’obbligo di indicazione di un recapito del lavoratore in modo che questo possa essere più facilmente contattabile.

 

Sia la circolare INAIL n. 17/2026 che la n. 23/2026 ribadiscono la necessarietà della certificazione telematica per la quale, occorre ribadire, l’INAIL non effettua più il pagamento diretto ai medici redattori. Questa modifica è stata introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2019 dove è stato previsto che l’INAIL trasferisse al SSN un importo iniziale di 25 milioni di euro, annualmente rivalutato, destinato a finanziare la contrattazione di secondo livello dei medici stessi; in sostanza i medici non si vedono più riconosciuto il compenso per ogni certificato emesso ma il compenso stesso è erogato attraverso gli istituti collegati alla contrattazione con il dubbio che non sia una modalità alternativa di trasferire parte dell’avanzo finanziario dell’INAIL per scopi diversi da quelli dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali senza considerare che l’avanzo è pur sempre generato da chi versa i premi assicurativi.

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