Marco Peirolo Dottore commercialista, componente della Commissione IVA e altre imposte indirette presso il CNDCEC
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 da parte dei contribuenti che non ne hanno anticipato la trasmissione entro il 28 febbraio 2026 comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2025 nel quadro VP della dichiarazione. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica
Con il provvedimento n. 51732 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione IVA relativa all’anno 2025, con le relative istruzioni, da utilizzare in alternativa al modello di dichiarazione IVA Base, ammesso per i soggetti che, nell’anno 2025:
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri previsto per i regimi speciali;
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del D.P.R. n. 633/1972;
- non hanno effettuato operazioni con l’estero;
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Come e quando presentare la dichiarazione IVA
La dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, oppure tramite:
- un intermediario abilitato (es. dottore commercialista);
- altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998.
Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione ai soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, abilitati al servizio Entratel, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’adempimento dichiarativo deve essere osservato dai contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà, prevista dall’art. 21-bis, comma 1, del D.L. n. 78/2010, di presentare la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio 2026, comunicando le liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell’anno 2025 con la dichiarazione annuale (quadro VP).
Il quadro VP non può essere compilato se la dichiarazione è presentata successivamente al 28 febbraio 2026, ma è possibile presentare la dichiarazione “Correttiva nei termini” per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati.
Indipendentemente dal termine di presentazione in concreto osservato (30 aprile 2026 o 28 febbraio 2026), la dichiarazione IVA s’intende presentata nel giorno in cui il modello è trasmesso all’Agenzia delle Entrate, considerando tempestive le dichiarazioni presentate nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse nei 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione dei motivi dello scarto (C.M. n. 195/E/1999).
Le sanzioni non si applicano se il ritardo è determinato da difficoltà di connessione al servizio telematico ovvero di messa a punto delle procedure informatiche (Ministero delle Finanze, comunicato stampa 21 ottobre 1999).
Prova dell’invio della dichiarazione
La prova dell’invio della dichiarazione è costituita dall’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate, come si desume dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 322/1998, secondo cui gli intermediari abilitati rilasciano al contribuente, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, l’originale della dichiarazione trasmessa e copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate. In proposito, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (es. società del gruppo) devono rilasciare al dichiarante non solo l’impegno a presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, che deve essere riportato nello specifico riquadro del frontespizio della dichiarazione, ma anche, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica.
L’attestazione di ricevimento dell’Agenzia delle Entrate è prova per il dichiarante dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo di decadenza previsto dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 entro il quale l’Amministrazione finanziaria può effettuare i controlli.
Tardiva od omessa trasmissione: quali sanzioni?
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, l’art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 prevede, a carico degli intermediari abilitati, la sanzione fissa, da 516 a 5.164 euro, con riferimento alla quale è consentito il ravvedimento operoso.
È prevista, altresì, la revoca dell’abilitazione quando, nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni, vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

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