
Saverio Cinieri Dottore commercialista
Dal 1° settembre 2025 riparte, a pieno regime, la macchina del Fisco. Infatti, con il 31 agosto è terminata la sospensione delle attività relativa all’invio di alcune comunicazioni, tra cui le lettere di compliance e gli esiti dei controlli automatici. Sempre dal 1° settembre riprendono a decorrere i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario, mentre bisogna aspettare il 5 settembre per la ripresa dell’attività relativa all’invio di documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria. Ma questa sospensione funziona davvero?
Finite le vacanze estive, anche la macchina del Fisco italiano si rimette in moto a pieno regime.
Infatti, durante tutto il mese di agosto, anche se non si è fermato il calendario relativo ai versamenti (basti pensare agli appuntamenti con l’IVA periodica, le ritenute e le imposte da dichiarazione scaduti il 20 agosto), c’è stata una sorta di “tregua fiscale”.
Si tratta della sospensione estiva sia di alcuni termini processuali, connessi non solo al processo tributario, ma anche a quello civile ed amministrativo, sia della vera e propria attività dell’Amministrazione finanziaria che non può richiedere, salvo alcune eccezioni, documenti ed altre informazioni né richiedere i versamenti relative ai controlli effettuati.
Inoltre, con la riforma fiscale, la sospensione è stata estesa anche all’attività relativa all’invio di comunicazioni relative a controlli, liquidazioni di imposte e lettere di compliance.
La maggior parte di queste attività, dunque, riprende il 1° settembre anche se, come si dirà meglio appresso, oltre ad esserci 4 giorni in più di “quiete” per alcuni adempimenti, il meccanismo non sembra funzionare nel modo più aderente ai principi riformatori.
Quali adempimenti e attività del Fisco ripartono dal 1° settembre
Per tutto il mese di agosto è stato sospeso l’invio di alcuni atti, elaborati o emessi dall’Agenzia delle Entrate. Lo prevede il decreto di riforma degli adempimenti fiscali (art. 10 D.Lgs. n. 1/2024) che ha esteso tale sospensione anche al mese di dicembre.
Pertanto, per due mesi all’anno (agosto e dicembre) l’Amministrazione finanziaria non può inviare, ai contribuenti le comunicazioni relative:
- agli esiti dei controlli automatizzati (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e formali delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973);
- agli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004);
- agli inviti all’adempimento spontaneo, le c.d. lettere di compliance (art. 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014).
Va ricordato che la sospensione non è assoluta: infatti, essa non vale nei casi di indifferibilità ed urgenza (ad esempio se connessi ai reati tributari) ovvero per quelli atti che, se non notificati, rischiano di pregiudicare il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione (circolare 2 maggio 2024, n. 9/E).
Pertanto, può essere capitato che qualche contribuente si sia visto recapitare un atto dell’Agenzia delle Entrate anche mentre, molto probabilmente, era sotto l’ombrellone in riva al mare.
Oltre alla sospensione delle attività dell’Amministrazione finanziaria come sopra indicata, nel mese di agosto è prevista la sospensione di diritto del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, anche quella tributaria (art. 1, comma 1, legge n. 742/1969).
Riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Se uno dei termini interessato dalla sospensione cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
I termini sospesi fino al 4 settembre
Anche prima che intervenisse la riforma fiscale, era prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16-18, D.L. n. 193/2016).
Tale norma è stata confermata e, pertanto, sono sospesi, dal 1° agosto al 4 settembre:
- i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006);
- i termini previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
La sospensione funziona davvero?
Per concludere, vale la pena fare una (amara) considerazione in merito alle norme di cui si è detto sopra.
Come già accaduto nel 2024, primo anno di applicazione delle norme contenute nella riforma, anche quest’anno, negli ultimi giorni di luglio, i contribuenti e/o i loro consulenti si sono visti recapitare moltissime comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni 2023 per l’anno d’imposta 2022, in alcuni casi anche quelle in cui si chiede la conferma di crediti, nonché relative agli ISA e molti avvisi per la liquidazione della tassazione separata sul TFR erogato nell’anno 2021.
Si tratta di un modus operandi che, seppur del tutto legittimo, vanifica, in parte, lo spirito della riforma in quanto costringe i contribuenti, se vogliono rispettare i termini per riscontrare le bontà o meno delle pretese del Fisco, ad adoperarsi anche nel mese di agosto.
Pertanto, pur comprendendo le motivazioni che possono spingere gli uffici ad operare in questo modo (si presume che la ragione principale sia quella di evitare di ingolfare l’attività degli stessi al rientro dalle ferie), pensando anche agli adempimenti connessi al rispetto della scadenza del 20 agosto di cui si è detto sopra, resta l’amara considerazione che, forse, il diritto al riposo non è appannaggio di tutti.

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