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Bonus edilizi: quali sono le caldaie ammesse e quali quelle escluse

Bruno Pagamici

 

Con la circolare n. 8/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i sistemi di riscaldamento che beneficiano dei bonus edilizi anche nel 2025. Per effetto della Direttiva case green, infatti, a partire dal 2025, non è più possibile accedere a detrazioni fiscali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. La stretta vale anche per il superbonus

 

A seguito della Direttiva case green (Direttiva (UE) 2024/1275), gli Stati membri, dal 1° gennaio 2025, non possono più concedere incentivi per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Con la comunicazione C/2024/6206 del 18 ottobre 2024, la Commissione Europea ha fornito chiarimenti per la corretta interpretazione dell’articolo 17 della direttiva case green.

 

In primo luogo, è stato precisato che l’articolo 17, paragrafo 15, si applica all’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ossia all’acquisto, all’assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia:

 

- che brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio;

 

- unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell’energia totale in uscita dal sistema combinato. Il fatto che l’installazione di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili avvenga ad esempio nel quadro di una ristrutturazione profonda o integrata è irrilevante in questo contesto.

 

La Comunicazione, inoltre, specifica che una “caldaia a gas può essere considerata “alimentata a combustibili fossili” in funzione del mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione. Di norma, quando la rete locale del gas trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari; può invece beneficiare di incentivi a norma dell’articolo 17, paragrafo 15, se la rete locale del gas trasporta prevalentemente combustibili rinnovabili”.

 

L’Italia ha recepito il divieto di concedere incentivi per l’installazione di caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili con la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).

 

In particolare, il comma 55, lettere a) e b), ha escluso dall’ecobonus, di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, e dal bonus IRPEF ristrutturazioni, di cui all’articolo 16-bis del TUIR, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.

 

Con la circolare n. 8/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito quali sono i sistemi di riscaldamento che beneficiano dei bonus edilizi a partire dal 1° gennaio 2025.

 

 

Quali sono gli impianti di climatizzazione invernale agevolati con l’ecobonus

 

Con riferimento all’ecobonus, di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

 

L’esclusione dalla detrazione non si applica, invece, ai microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, e ai generatori a biomassa.

 

Viene inoltre chiarito che l’esclusione dai benefici fiscali per gli interventi ammessi all’ecobonus non riguarda la pompa di calore ad assorbimento a gas. Infine, viene esplicitato che possono continuare a beneficiare dell’ecobonus i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6 agosto 2020.

 

 

Quali sono gli impianti di climatizzazione invernale agevolati con il bonus IRPEF ristrutturazioni

 

Con riguardo al bonus IRPEF ristrutturazioni di cui all’articolo 16-bis del TUIR, la circolare n. 8/E precisa che gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili esclusi dagli incentivi fiscali riguardino le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

 

Sono, invece, agevolabili gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche qualora siano alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

 

La circolare, inoltre, specifica che, considerando quanto previsto dalla Direttiva case green, secondo cui per “installazione” si intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica, nonostante il comma 55 della Legge di Bilancio 2025 faccia riferimento solo alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche le nuove installazioni di caldaie a condensazione sono escluse dal bonus IRPEF ristrutturazioni.

 

Escluse le spese sostenute dal 1° gennaio 2025

 

La circolare fornisce un’importante precisazione per quanto riguarda le spese agevolabili.

 

In particolare, viene specificato che le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’ecobonus e del bonus IRPEF ristrutturazioni sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati.

 

Sono invece ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.

 

 

Chiarimenti per il superbonus

 

Anche il superbonus è interessato dalla stretta.

 

La circolare, infatti, precisa che, per ragioni logico-sistematiche, le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono escluse anche dalla detrazione del superbonus.

 

Tuttavia qualora, prima del 1° gennaio 2025, risulti presentata, per gli interventi ammessi al superbonus, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, anche se realizzato nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, qualora non sia possibile, del conseguimento della classe energetica più alta, anche nei casi in cui sia l’unico intervento “trainante”.

 

 

Quali caldaie sono ammissibili e quali no

 

Non sono ammissibili all’ecobonus e al bonus IRPEF ristrutturazioni le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione alimentate a combustibili fossili

Sono invece detraibili:

- i micro-cogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili);

- i generatori a biomassa;

- le pompe di calore ad assorbimento a gas;

- i sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione

Restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025

 

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