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Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: riapre lo sportello dall’8 luglio 2025

Bruno Pagamici

 

Riparte con circa 180 milioni di euro il bando del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziato dal PNRR, con contributi a favore delle PMI imprese per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo. Lo sportello agevolazione sarà riaperto dall’8 luglio 2025 al 30 settembre 2025. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento di importo compreso tra 30.000 e un milione di euro. Come si presenta la domanda?

 

Chi - Micro e piccole e medie imprese.

Cosa - Programmi d’investimento: installazione di impianti solari fotovoltaici o mini-eolici.

Quando - Dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2025 alle ore 12.00 del 30 settembre 2025.

 

 

Al via il secondo sportello del bandoAutoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”.

 

Le domande possono essere inviate nella finestra temporale che va dall’8 luglio 2025 al 30 settembre 2025.

 

Il nuovo bando ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 178.668.093 euro (al netto dei compensi spettanti al soggetto attuatore), proveniente dalle risorse residue del primo bando disciplinato dal decreto direttoriale 14 marzo 2025, chiuso il 17 giugno 2025. L’importo può essere incrementato dalle eventuali ulteriori risorse non utilizzate rivenienti dall’attuazione del precedente sportello agevolativo conseguenti all’esito delle valutazioni istruttorie e ad altri eventi, come rinunce da parte delle imprese, da cui dovessero scaturire ulteriori risorse utilizzabili. Il 40% dei fondi è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese. L’apertura del secondo sportello del bando, finanziato dal PNRR (Misura 7, Investimento 16), è stata disposta con il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 30 giugno 2025.

 

Chi può presentare domanda di contributo

 

Le domande di contributo possono essere presentate da PMI operanti sull’intero territorio nazionale, regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese.

 

Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità della struttura produttiva oggetto del programma di investimento, sul territorio italiano.

 

 

Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli potranno accedere ai contributi solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.

 

 

Requisiti di ammissibilità

 

Ai fini dell’ammissibilità, le imprese richiedenti devono:

 

- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;

 

- essere in regola in relazione agli obblighi contributivi;

 

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;

 

- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

 

- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà come da definizione stabilita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

 

Quali imprese sono escluse

 

Non possono accedere al nuovo sportello, le imprese che hanno già presentato domanda di agevolazione nell’ambito dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025, anche se riferita ad un diverso programma di investimenti.

 

Sono escluse dalle agevolazioni tutte le PMI che operano nell’ambito dei settori di cui ai codici ATECO 2025 indicati nell’allegato 1 al decreto direttoriale 30 giugno 2025.

 

Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020.

 

L’accesso ai contributi, in ogni caso, è precluso alle PMI:

 

- che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura;

 

- inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) relativo alle imprese a forte consumo di energia, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 167/2017;

 

- che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.

 

 

Quali programmi di investimento sono ammissibili

 

I contributi possono essere richiesti per programmi di investimento riguardanti:

 

- l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, o

 

- l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.

 

Gli investimenti non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e minieolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate.

 

I programmi di investimento possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

 

Come chiarito nelle FAQ pubblicate da Invitalia:

 

- la sostituzione di un impianto fotovoltaico o mini eolico rientra tra i programmi di investimento ammissibili, a condizione che la sostituzione riguardi l'intero impianto, e non singole componenti. Inoltre, i nuovi beni devono comportare un miglioramento dell'efficienza energetica rispetto all'impianto sostituito

 

- l’ampliamento di un impianto fotovoltaico o mini eolico rientra tra i programmi di investimento ammissibili, purché l'ampliamento riguardi esclusivamente l'impianto in sé, escludendo qualsiasi spesa relativa a opere murarie e/o strutturali.

 

Obbligatoria diagnosi energetica

 

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i programmi di investimento, eventualmente integrati con sistemi di accumulo/stoccaggio, devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni del D.Lgs. n. 102/2014, da soggetti qualificati, che definisca il profilo di consumo energetico dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. Ai fini del corretto dimensionamento dei programmi di investimento, la predetta diagnosi energetica deve quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

 

 

Quali caratteristiche deve avere l’unità produttiva oggetto di agevolazione

 

Il programma di investimento oggetto di agevolazione è consentito su edifici esistenti alla data di presentazione della domanda, destinati all'esercizio dell'attività o sulle coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

 

Come specificato nell’ambito delle FAQ pubblicate da Invitalia, non rientra tra i programmi di investimento ammissibili l’impianto fotovoltaico o mini eolico installato a terra.

 

L’edificio e le relative pertinenze devono essere nella piena disponibilità dell’impresa e risultare registrati presso la Camera di Commercio.

 

L'energia elettrica prodotta dall'impianto installato può essere destinata all'intera unità produttiva, energeticamente autonoma, anche se questa è articolata su più sedi (edificio e sue pertinenze), a condizione che:

 

- le sedi abbiano una funzionalità complementare;

 

- le sedi facciano parte di un complesso unitario e siano catastalmente confinate, nonché confinanti tra di loro. Inoltre, devono essere collegate alla rete elettrica tramite POD esistenti e riconducibili alla stessa unità produttiva, la quale deve essere nella disponibilità del medesimo soggetto proponente.

 

Tali condizioni devono essere dimostrate attraverso la relazione tecnica asseverata, da allegare al modulo di domanda.

 

 

Quali sono i requisiti di ammissibilità dei programmi di investimento

 

Ai fini dell’ammissibilità, i programmi di investimento devono:

 

a) prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a un milione di euro;

 

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

 

- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

 

- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;

 

- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma;

 

c) essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.

 

 

Quali spese sono ammissibili al contributo

 

Sono ammissibili a contributo le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo, relative all’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

 

1) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

 

2) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui al punto 1), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

 

3) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta;

 

4) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

 

 

A quanto ammonta il contributo

 

Il contributo è concesso nella misura massima del:

 

a) per le spese di cui ai punti 1) e 2) relative all’acquisto di impianti fotovoltaici o di impianti mini eolici e correlate tecnologie digitali:

 

- 30% delle spese ammissibili, per le medie imprese;

 

- 40% delle spese ammissibili, per le piccole imprese;

 

b) per le spese di cui al punto 3) relative all’acquisto dell’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento:

 

- 30% delle spese ammissibili;

 

c) per le spese di cui al punto 4) relative alla diagnosi energetica:

 

- 50% delle spese ammissibili.

 

 

Come si presenta la domanda

 

A seguito della riapertura dello sportello disposta dal decreto direttoriale 30 giugno 2025, le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2025, esclusivamente online sulla piattaforma informatica di Invitalia (www.invitalia.it).

 

Ciascuna PMI può presentare una sola domanda di agevolazione. Qualora, in relazione ad una medesima impresa, pervengano più domande, anche volte all’agevolazione di differenti progetti, sarà presa in considerazione esclusivamente la domanda pervenuta per ultima, sulla base dell’ordine temporale registrato dalla procedura informatica, dichiarando decadute le domande presentate precedentemente.

 

I contributi saranno assegnati secondo una graduatoria di merito

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