Acconto IMU: esenzioni e agevolazioni per il 2025

Chi - Possessori di immobili (proprietari ovvero titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi) Cosa - Versamento della prima rata in acconto dell’imposta municipale propria 2025 Quando - Entro il 16 giugno 2025
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Prima di effettuare i calcoli dell’acconto IMU 2025, da versare entro il termine del 16 giugno, è opportuno passare in rassegna le esenzioni e le agevolazioni che sono accordate ai contribuenti a livello sia nazionale sia comunale. Verifichiamo, quindi, se l'immobile in nostro possesso sia (o possa essere in futuro) nelle condizioni di poter usufruire di qualche agevolazioni/esenzione
Le esenzioni
Il legislatore accorda diverse esenzioni. Alcune previste dalla norma istitutiva dell'IMU (legge 27 dicembre 2019, n. 160), altre aggiunte successivamente.
Attenzione Le norme che stabiliscono esenzioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
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Terreni agricoli
Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 758, lettera a, legge n. 160/2019).
Sono esenti i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001 (art. 1, comma 758, lettera b, legge n. 160/2019).
Sono esenti i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art. 1, comma 758, lettera c, legge n. 160/2019).
Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 1/1993 del Ministero delle Finanze (art. 1, comma 758, lettera d, legge n. 160/2019)
Fabbricati/immobili
a) Immobili posseduti dallo Stato e altri soggetti pubblici
Sono esenti, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Questa esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti. (art. 1, comma 759, lettera a, legge n. 160/2019).
b) Fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9
Sono esenti, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (art. 1, comma 759, lettera b, legge n. 160/2019).
c) Fabbricati con destinazione ad usi culturali
Sono esenti, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. n. 601/1973. Si tratta di immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell’immobile (art. 1, comma 759, lettera c, legge n. 160/2019).
d) Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto
Sono esenti, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 Cost., e le loro pertinenze. (art. 1, comma 759, lettera d, legge n. 160/2019).
e) Fabbricati di proprietà della Santa Sede
Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia (art. 1, comma 759, lettera e, legge n. 160/2019).
f) Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali
Sono esenti, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (art. 1, comma 759, lettera f, legge n. 160/2019).
g) Immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali
Sono esenti, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. L’art. 1, comma 71, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto un’estensione dell’esenzione IMU relativa agli immobili destinati a finalità sociali. L’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali può trovare applicazione anche con riguardo alle aree fabbricabili, ma solo se sussistono i presupposti per affermare che al fabbricato da costruire (o da ristrutturare) risulti già concretamente impressa la destinazione allo svolgimento dell’attività istituzionale (Cass. n. 2364/2025).
h) Immobili occupati abusivamente
L’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente è prevista dall’art. 1, comma 759, lettera g- bis), legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1, comma 81, legge 29 n. 197/2022 (con decorrenza 1° gennaio 2023).
Sono esenti da IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata.
L'aspetto peculiare che caratterizza tale fattispecie agevolativa è quello della obbligatorietà della trasmissione della dichiarazione, che deve avvenire esclusivamente secondo modalità telematiche. Inoltre, il contribuente è tenuto ad adempiere a tale onere dichiarativo per comunicare non solo il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, ma anche la cessazione del medesimo diritto.
Con la sentenza n. 60 del 5 marzo 2024 (depositata il 18 aprile 2024), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale. In virtù di ciò si è dato effetto retroattivo all'esenzione prevista dall'art. 1, comma 81, legge n. 197/2022.
In tal senso anche il comunicato stampa del 18 aprile 2024 della stessa Corte in cui è esplicitato “che la Corte costituzionale, con la presente sentenza, è come se avesse esteso retroattivamente la portata di tale norma”. La sentenza n. 60/2024 ha esteso retroattivamente (e non esclusivamente a decorrere dal 1° gennaio 2023) l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 81, legge n. 197/2022.
Si aprono quindi le porte per il rimborso. In base alle disposizioni contenute nel comma 164 dell’art. 1, legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributo locale, e pertanto, anche per l’IMU, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione (art. 1, comma 759, lettera g-bis, legge n. 160/2019).
i) Immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei
A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili dell’Accademia nazionale dei Lincei.
l) Fabbricati “merce”
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU. In base all’art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, in ogni caso, ai fini dell’applicazione del benefìcio il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Il Dipartimento delle finanze ha chiarito che l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale. Sulla scorta del consolidato orientamento, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce, quindi, di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento (Cass. n. 10390/2025).
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011 deve essere riconosciuta solamente ai “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita” e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica per essere destinati dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie (Cass. n. 10392/2025).
Ai fini del riconoscimento dell'esenzione dei “beni merce” il tenore della disposizione evidenzia l’indispensabile coesistenza di due requisiti (vale a dire, la permanente destinazione alla vendita e la libera disponibilità da parte del proprietario), che devono perdurare per l’intero anno di riferimento. Difatti, l’agevolazione in questione è finalizzata ad esonerare dal carico del tributo gli imprenditori edili per gli immobili che siano stati costruiti per la vendita, ma non siano stati ancora venduti, nonostante la stabile collocazione sul mercato per l’anno di riferimento. Per cui, in tale prospettiva, un’eventuale concessione del godimento (anche se temporaneo o saltuario) a terzi a titolo di locazione o di comodato farebbe venir meno, con l’interruzione della continuità nell’anno di riferimento, il requisito della “permanente destinazione alla vendita”, che sola ne giustifica l’esenzione da IMU (Cass. n. 10394/2025).
m) Fabbricati in zone colpiti da eventi sismici
L’esenzione IMU per i fabbricati (distrutti, inagibili totalmente o parzialmente), ubicati nelle zone delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è prorogata fino al 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 663, lettera b, n. 2, legge n. 207/2024).
Per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009 c'è l'esenzione a tempo “indeterminato”. Infatti, il comma 1-bis dell’art. 8, D.L. n. 39/2009 stabilisce che i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal dagli eventi sismici nella regione Abruzzo del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
L’art. 1, comma 679, legge n. 207/2024 ha inserito il comma 560-bis all’art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213: per l’anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l’agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall’applicazione dell’IMU, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Esenzioni per cui è necessaria una deliberazione comunale
Alcune esenzioni sono previste da norme di legge; non essendo obbligatorie, ma facoltative, è necessario un atto deliberativo del Comune. A tal proposito occorre verificare se il Comune abbia o meno esercitato la facoltà.
Immobile dato in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad un ente non commerciale
I Comuni possono con proprio regolamento stabilire l’esenzione IMU dell’immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (art. 1, comma 777, lettera e, legge n. 160/2019).
Zone precluse al traffico
Il comma 86 dell’art. 1, legge n. 549/1995 dispone che i Comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
Aziende pubbliche di servizi alla persona
L’art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 207/2001 stabilisce che i Comuni possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
Operatori economici in aree con meno di 3.000 abitanti
L’art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 114/1998, n. 114, stabilisce che agli operatori che operano nei Comuni, nelle frazioni, e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio, oltre all’attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, gli enti locali possono accordare particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi di loro competenza.
Attività effettuate in posteggi posti in aree con meno di 3.000 abitanti
In base all’art. 28, comma 17, D.Lgs. n. 114/1998, il Comune, al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle zone urbani, montane ed insulari, può stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i propri tributi per le attività effettuate su posteggi posti in Comuni e frazioni.
ONLUS
L’art. 21, D.Lgs. n. 460/1997, consente ai Comuni di deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza (e pertanto anche per l'IMU) e dai connessi adempimenti. Risulta che l'art. 21 in questione sia stato abrogato dall’art. 102, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 117/2017. Sembra che non sia così. Il MEF lo fa “rivivere” nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC (decreto 24 aprile 2024), in cui viene sottolineato che l'art. 21 prevede che "i Comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".
Casi particolari
Le infrastrutture di comunicazione elettronica
L’art. 43, comma 4, terzo periodo, D.Lgs. n. 207/2021 stabilisce che “gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari […] e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.
I fabbricati collabenti
I fabbricati collabenti sono a tutti gli effetti “fabbricati” e la circostanza che siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”, indice, quest’ultimo, sintomatico di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione, in ossequio all’art. 53 Cost. (Ministero dell’Economia e delle finanze, risoluzione 16 novembre 2023, n. 4/DF).
Il Dipartimento delle finanze fa presente, altresì che “questo orientamento è stato inoltre ribadito dal medesimo Giudice sia nella sentenza n. 19338 del 18 luglio 2019, sia nell’ordinanza n. 28581 del 15 dicembre 2020”, in cui, proprio in merito all’IMU, è stato autorevolmente ribadito che “è pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’IMU come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito (in tema di ICI: Cass., Sez. 5, 28 marzo 2019, n. 8620)”.
Casi in cui non c'è l'esenzione
Si riportano di seguito i casi in cui taluni immobili non sono esenti in modo espresso oppure l'esenzione, già esistente nella “vecchia IMU”, non è ripresa dalla normativa in vigore.
Le fondazioni bancarie non sono esenti
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ricordano che le fondazioni bancarie continuano a non essere esenti dall’IMU. Sull’argomento è intervenuto il Dipartimento delle finanze del MEF nel 2020, chiarendo che la disposizione di cui all’art. 9, comma 6-quinquies, D.L. n. 174/2012, continua a trovare applicazione anche alla luce del nuovo impianto normativo della nuova IMU, confermando in tal modo l’esclusione dall’esenzione IMU per le fondazioni bancarie.
Abitazioni pensionati AIRE: non sono esenti
L’IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui ai commi 738 e seguenti dell’art. 1, legge n. 160/2019 con conseguente abrogazione delle norme di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011. Pertanto, la previsione contenuta in quest’ultima disposizione concernente i cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati all’estero non può ritenersi ancora applicabile poiché non è stata espressamente riproposta in sede di nuova IMU. In tal senso si è espresso anche il Dipartimento delle Finanze.
Gli immobili posseduti dai partiti politici non sono esenti
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ricordano che sono esclusi dall'esenzione gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.
Le agevolazioni
Oltre le esenzioni dall'imposta sono previste altre agevolazioni, sotto forma di riduzione della base imponibile e dell'imposta.
Riduzione della base imponibile
a) Fabbricati di interesse storico o artistico
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004.
b) Fabbricati inagibili o inabitabili
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Se il Comune è a conoscenza dello stato di inagibilità dell’immobile a seguito di precedenti accertamenti, la riduzione del 50% non può essere rifiutata se non è stata presentata la dichiarazione di inagibilità dell’immobile (Cass. n. 4243/2021).
Ai fini della agevolazione prevista lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile deve essere dichiarato e comprovato dal contribuente con apposite allegazioni. Per gli anni successivi non occorre reiterare tale iter, ma solo fino a quando non subentrano elementi tali da far venir meno il diritto alla agevolazione (Cass. n. 19665/2023).
I nuovi fabbricati, che non hanno ancora l’agibilità, non possono considerarsi “inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”. Pertanto, non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile (Cass. n. 1995/2024).
Fabbricati di interesse storico o artistico e fabbricati inagibili o inabitabili: le riduzioni sono cumulabili Ad avviso della Corte di Cassazione (ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023) “in tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 […], è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell’aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono”. D’altra parte, continua la Corte, un’interpretazione difforme porterebbe a trattare in modo uguale due situazioni differenti. In particolare, porrebbe sullo stesso piano i soggetti proprietari di immobili vincolati ed inagibili e quelli proprietari di immobili inagibili, ma non vincolati. |
c) Unità immobiliari concesse in comodato a parenti
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Riduzione dell'imposta
a) Abitazioni locate a canone concordato
Per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge n. 431/1998, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 (il comma prevede l’aliquota di base pari allo 0,86% e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento), è ridotta al 75%.
b) Soggetti non residenti titolari di pensione
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura della metà. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione si fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE.
Come visto nelle esenzioni, ci sono norme di legge che prevedono la concessione facoltativa da parte dei Comuni di esenzioni e agevolazioni. Non essendo obbligatorie, ma facoltative, è necessario un atto deliberativo del Comune. Nel merito di dette disposizioni si rinvia a quanto riportato sopra. Anche in questo caso occorre verificare se il Comune abbia o meno esercitato la facoltà. |

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