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Assegno di inclusione: domanda, obblighi e percorsi di inserimento

Nella circolare n. 105 del 2023, l’INPS riporta le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione dell’assegno di inclusione indicando i requisiti di accesso alla misura, le modalità di presentazione della domanda e il percorso di inclusione sociale e lavorativa che i componenti del nucleo richiedente il beneficio sono tenuti a seguire. L’Istituto specifica, inoltre, le condizionalità, le variazioni da comunicare in corso di fruizione del beneficio, il sistema dei controlli e quello sanzionatorio. Da ultimo vengono riportate le disposizioni sul finanziamento della misura e sul trattamento dei dati personali.

 

 

L’INPS, con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023, fornisce le prime indicazioni applicative per la percezione del beneficio economico assegno di inclusione, che sarà erogato da gennaio 2024 attraverso la “Carta di inclusione”.

 

Nel documento di prassi l’Istituto definisce le modalità di presentazione delle domande attraverso il sito istituzionale, previa iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa” presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

 

Nella richiesta l’interessato integra le informazioni presenti nell’ISEE in corso di validità con l’autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza.

 

 

Accesso al SIISL e sottoscrizione del PAD

Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’assegno di inclusione, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della richiesta. La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

Il beneficio economico dell’assegno di inclusione, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. E’ dunque necessario completare l’istruttoria entro il 31 dicembre per avere accesso alla misura di sostegno a partire da gennaio 2024.

 

Presentazione presso i servizi sociali

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD, all’esito positivo dell’istruttoria, i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare.

Il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura.

 

Percorso di inclusione sociale e lavorativa

Il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a cui i nuclei beneficiari dell’Assegno di inclusione che hanno sottoscritto il PAD sono tenuti ad aderire, è definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a indentificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

- i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa;

- i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

 

Offerte di lavoro e compatibilità

Il beneficiario dell’assegno di inclusione, attivabile al lavoro, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;

b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;

c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contatti collettivi;

d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

e) l’offerta di lavoro va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

L’accettazione di un’offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni trasmesse all’INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro annui che comporterebbe la decadenza dell’Assegno di inclusione, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell’erogazione del beneficio al nucleo familiare.

Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l’INPS riprende l’erogazione del beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito è verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all’INPS.


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