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Modello 730 entro il 2 ottobre: attenzione al visto di conformità

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

 

Il 2 ottobre 2023 è il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2023. La scadenza interessa non solo l’invio del modello precompilato, sia in modalità diretta sia tramite assistenza fiscale, ma anche l’invio del modello tradizionale. Prima della trasmissione del dichiarativo è opportuno effettuare alcuni controlli finali, soprattutto in relazione alla compilazione del quadro E, riservato agli oneri detraibili e deducibili, in particolare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che rilasciano il visto di conformità. Infatti, in caso di visto infedele si rischiano sanzioni di natura non solo fiscale, ma anche disciplinare per i professionisti iscritti ad Albi.

 

I contribuenti che intendono utilizzare il modello 730/2023 hanno tempo fino al 2 ottobre 2023 per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Infatti, la scadenza è fissata al 30 settembre 2023 ma quest’anno cade di sabato e, quindi, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

 

Proviamo, di seguito, a sintetizzare le regole operative per l’invio della dichiarazione distinguendo tra le diverse possibilità che le norme mettono a disposizione del contribuente per adempiere a questa importante dichiarazione.

 

Una particolare attenzione, poi, deve essere prestata dai CAF e dai professionisti abilitati nel rilascio del visto di conformità, in quanto è alto il rischio di essere sanzionati per visto infedele, anche per differenze di pochi euro tra quanto indicato in dichiarazione e quanto accertato dal Fisco.

 

 

Modalità operative per la presentazione del modello 730/2023

 

La dichiarazione precompilata può essere presentata:

 

- direttamente, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate;

 

- delegando il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (sempre che abbia dato la disponibilità entro il 15 gennaio);

 

- delegando un CAF o un professionista (più specificamente, un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale - restano dunque esclusi i tributaristi e i geometri fiscalisti), presentando anche la relativa documentazione. In tal caso l’attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilità.

 

La dichiarazione in modalità non precompilata (modello 730 ordinario) può essere presentata:

 

- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno;

 

- a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro).

 

Nota bene

I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato.

 

 

Presentazione diretta

 

In caso di presentazione diretta, il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;

 

- Carta d'identità elettronica (CIE);

 

- credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entratel/Fisconline);

 

- credenziali dispositive rilasciate dall'INPS.

 

Dopo aver effettuato l'accesso il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle Entrate.

 

È necessario comunque:

 

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;

 

- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta;

 

- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

 

Al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, occorre inserire, nell'apposita sezione della propria area riservata, un indirizzo di posta elettronica e/o un cellulare valido.

 

Si ricorda che il contribuente, per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata, può conferire una procura a una persona fisica di fiducia per effettuare le operazioni di accesso. A tal fine, il rappresentante (persona di fiducia) accede all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare in prima persona oppure in nome e per conto del rappresentato.

 

 

Attenzione

Occorre tener presente che:

- ogni persona può designare un solo rappresentante e ogni persona può essere designata al più da tre persone;

- tale modalità di accesso non si applica ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati.

 

Sono previste specifiche procedure negli altri casi di dichiarazione presentata per conto di altri (erede, genitore, tutelato).

 

 

Presentazione al sostituto d'imposta

 

Il contribuente può delegare il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (sempre che abbia dato la disponibilità entro il 15 gennaio).

 

In questo caso, il sostituto d’imposta, in via preliminare, deve acquisire la delega del contribuente per l’accesso ai documenti.

 

Per l'accesso ai documenti i sostituti d'imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi designandoli responsabili del trattamento dei dati personali.

 

In tal caso, i sostituti d'imposta conservano la delega e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe.

 

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 2 ottobre 2023, il sostituto d'imposta deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

 

 

Presentazione tramite CAF o professionista abilitato

 

Anche in caso di conferimento dell’incarico a un CAF o professionista abilitato il contribuente deve rilasciare apposita delega per permettere loro l’accesso ai documenti.

 

I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate ovvero con una CNS, una CIE o un'identità SPID oppure con le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fornendo specifici dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata.

 

Il contribuente che si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve:

 

- consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa.

 

- esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione (nello specifico, i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione).

 

Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il CAF o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

 

 

Attenzione

I documenti relativi al modello 730/2023 vanno conservati fino al 31 dicembre 2028.

 

Anche in questo caso, prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 2 ottobre 2023, il CAF/professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

 

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

 

È sempre consigliabile, per il contribuente, effettuare un controllo sulla dichiarazione consegnata, al fine di rilevare che i dati inseriti siano corretti.

 

 

Controlli dei CAF e professionisti per il rilascio del visto di conformità

 

I CAF o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

 

Su questo aspetto occorre porre la massima attenzione in quanto l’eventuale discordanza tra i dati inseriti in dichiarazione e quelli verificati dall’Agenzia delle Entrate può riservare amare sorprese ai professionisti che, oltre a subire la sanzione per visto infedele, vengono segnalati all’Ordine di appartenenza per eventuali sanzioni disciplinari.

 

In particolare, ai CAF e professionisti abilitati che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

 

Però, se, come nel caso di cui si discute, il visto infedele è relativo al 730, non si applica la suddetta sanzione e gli stessi sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

 

A condizione che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, i CAF o i professionisti abilitati possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, possono trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica; in tal caso la somma dovuta a titolo di sanzione è ridotta applicando le disposizioni sul ravvedimento operoso.

 

Da non trascurare, infine, i risvolti di carattere professionale.

 

Infatti, nel caso in cui commini la sanzione per visto infedele ad un professionista iscritto a un Albo, l’Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione all’Ordine di appartenenza affinché lo stesso effettui le opportune valutazioni in termini disciplinari.

 

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