Debhorah Di Rosa - Consulente del Lavoro
Con la pubblicazione dei due decreti attuativi, pubblicati prima sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione “Pubblicità legale” e poi sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, è operativo il nuovo supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) spettante ai soggetti che perdono la percezione del Reddito di cittadinanza e risultano occupabili. I decreti definiscono le regole, i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione della misura. Quali sono?
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, i due decreti, datati 8 agosto 2023, attuativi del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), che sostituirà il reddito di cittadinanza (Rdc) destinati ai soggetti ritenuti abili al lavoro; i testi sono stati anticipati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione del portale istituzionale dedicato alla pubblicità legale.
Caratteristiche della misura
Il Supporto per la formazione e il lavoro è la misura di attivazione al lavoro che consente di percepire un sussidio di 350 euro mensili, per un periodo al massimo pari a 12 mesi, in caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
A chi spetta
Possono ottenere il Sfl I soggetti:
- appartenenti a nuclei familiari in possesso di Isee familiare non superiore a 6.000 euro annui e degli altri requisiti richiesti per all’assegno di inclusione che sostituirà il Reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.
- I singoli componenti di nuclei familiari che percepiscono l’Adi, non calcolati nella scala di equivalenza e sottoposti agli obblighi di partecipazione ad attività formative, di politica attiva e di lavoro, in quanto già occupati o frequentanti un regolare corso di studi o con carichi di cura di minori di tre anni, di tre o più figli minorenni, di familiari disabili o non autosufficienti.
- i singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, purché non siano calcolati nella nuova scala di equivalenza.
N.B. Il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
|
Come si richiede
Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere richiesto direttamente all’INPS per via telematica o presso i patronati, rilasciando nel contempo, qualora non ancora presente, la dichiarazione di immediata disponibilità (Did) all’impiego e alla partecipazione a percorsi di politica attiva.
I richiedenti del Sfl devono dimostrare la partecipazione a percorsi di formazione per adulti funzionali all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se non assolto, a meno che non siano già inseriti in progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale.
Attraverso la registrazione sulla piattaforma, I soggetti beneficiari accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL. |
A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da:
- soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali;
- fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
Una volta ricevuta l’accettazione della richiesta attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il patto di attivazione digitale,al fine di:
- ottenere la convocazione da parte del servizio per il lavoro competente per la stipula o l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato (Psp);
- assolvere tutti gli impegni assunti nel Psp rispettando l’agenda di appuntamenti fissati con i servizi al lavoro, partecipando ai percorsi di politica attiva predisposti dalle Regioni con conferma telematica di partecipazione almeno ogni 90 giorni e accettando le offerte di lavoro a pena di decadenza dal sussidio.
La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa
La Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le funzioni di seguito indicate:
a effettuare l'iscrizione al sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
b ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI;
c in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI, sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro al fine di ricevere il beneficio;
d ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;
e accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.
La piattaforma è, altresì, accessibile ai beneficiari dell'ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensiona per svolgere le funzioni di seguito indicate:
a accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
b accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;
c accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.
Attraverso la Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il Patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma.
|
Le ipotesi di decadenza
Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.
In caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l'INPS sospende il beneficio.
In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi. |
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro e preso in carico dai Servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
a si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
b si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
c la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
d si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
Scrivi commento