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Assegno di inclusione, smart working e infortuni sul lavoro tra le ultime novità del decreto Lavoro

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

 

Riscrittura della scala di equivalenza per l'assegno di inclusione. Proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 dello smart working per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione. Rifinanziamento di 5 milioni per il 2023 del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Sono alcuni degli emendamenti al decreto Lavoro approvati dall’Aula del Senato nella seduta del 21 giugno 2023. Le ultime novità approvate si aggiungono alle modifiche apportate al testo iniziale del decreto legge dalla Commissione Affari sociali per i contratti a termine, la somministrazione di lavoro e in materia di stralcio dei debiti contributivi.

 

Ultime modifiche al decreto Lavoro (D.L. 48/2023). Il testo, licenziato il 15 giugno 2023 dalla commissione Affari sociali del Senato, è approdato in Aula nella mattinata del 21 giugno 2023.

L'Assemblea ha dato il via libera a diversi emendamenti su alcuni temi rimasti aperti nell’esame in Commissione.

Smart working per i lavoratori della Pa

Con un emendamento approvato dall’Aula del Senato è arrivata la proroga al 30 settembre 2023 dello smart working per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione, in scadenza al 30 giugno 2023, rimasta in sospeso per problemi di copertura,

Detta proroga si affianca alla conferma fino al 31 dicembre 2023 dello smart working per i soggetti fragili e i lavoratori con figli under 14 del settore privato approvata dalla Commissione Affari sociali.

 

Assegno di inclusione

 

Scala di equivalenza

Un ulteriore emendamento approvato riscrive la scala di equivalenza dell’assegno di inclusione.

A seguito della modifica apportata, il parametro della scala di equivalenza corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

- di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

- di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

- di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

- di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

- di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

- di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

 

Percorsi personalizzati

 

Novità anche per i percorsi personalizzati per i beneficiari dell'assegno di inclusione.

L’Aula del Senato, infatti, ha dato il via libera anche ad un emendamento che prevede che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Equivale alla partecipazione ai progetti, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di definire le modalità e i termini di attuazione della disposizione.

 

Convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro

 

Con un ulteriore emendamento approvato si stabilisce che la convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma presente nell’istituendo SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, di cui all’articolo 5), ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

È passato anche un emendamento che aumenta di 5 milioni per il 2023 la dotazione del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006.

 

Alcune novità approvate dalla Commissione Affari sociali

 

Le novità approvate dall’Aula del Senato si aggiungono alle modifiche apportate al testo iniziale del decreto legge dalla Commissione Affari sociali.

Tra queste si ricorda, le novità per i contratti a tempo determinato: entro i 12 mesi di durata del contratto a termine oltre alle proroghe, anche i rinnovi possono avvenire senza causali. Ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023.

Sono state inoltre apportate modifiche alla disciplina il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Con un ulteriore correttivo approvato dalla Commissione Affari sociali si consente agli autonomi di ricostruire la posizione contributiva dopo lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro.

Con riguardo all’assegno di inclusione, con le modifiche apportate dalla Commissione si prevede che in caso di nuclei familiari in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, oltre alla condizione del limite degli 80 chilometri, è stata aggiunta la condizione che è obbligatorio accettare l’offerta di lavoro anche qualora il luogo di lavoro sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Alle donne vittime di violenze, si consente di costituire nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini Isee per l’accesso all’Assegno di inclusione. Inoltre, queste donne potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

Tra i vari correttivi approvati in Commissione Affari sociali, si evidenzia anche la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere. Nello specifico, la disposizione stabilisce che le maggiorazioni per i dipendenti delle imprese alberghiere per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno e nelle festività sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%. La misura si applica a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente.


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