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Primo acconto IRPEF entro il 30 giugno. Al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%

Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario Docente di Diritto Tributario SNA "Presidenza del Consiglio dei Ministri"

 

Si avvicina il termine per il versamento degli acconti per le persone fisiche e le società relativi al periodo d’imposta 2023: salve proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto dell’IRPEF devono essere versati entro il 30 giugno 2023, oppure entro i successivi 30 giorni (entro il 31 luglio 2023 poiché il 30 luglio cade di domenica) pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per la seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. Per il pagamento i contribuenti utilizzano il modello F24; i soggetti non residenti possono ricorrere anche ad altre modalità, per esempio il bonifico bancario ovvero attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

 

L’art. 58, D.L. n. 124/2019 ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Per gli altri contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, comma 54 e ss., legge n. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 (“contribuenti minimi”);

- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’art. 58, D.L. n. 124 /2019, anche:

- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;

- alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Soggetti ISA

Per effetto delle modifiche, a partire dal 2020 la prima e la seconda rata di acconto sono dovute in misura differente per le suddette categorie di soggetti, ferma restando la misura complessivamente dovuta.

Per i soggetti ISA, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (2020, per i soggetti “solari”):

- sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella misura del 50%;

- se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

In altri termini, e diversamente da quanto stabilito in epoca anteriore alla citata modifica, in luogo delle percentuali del 40% (prima rata) e del 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, sarà necessario versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Soggetti non ISA

Per gli altri soggetti “diversi da quelli ISA”, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (2020, per i soggetti “solari”):

- la prima rata di acconto è versata in misura pari al 40%;

- la seconda rata di acconto è dovuta nella misura del 60%;

- se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.

Acconti IRPEF: termini e rate

I contribuenti sono tenuti al versamento della prima rata di acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2023, da dichiarare nei modelli Redditi/IRAP 2024, entro il 30 giugno 2023.

Il contribuente versa l’IRPEF con un acconto - in una o due rate - e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.

L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

- unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;

- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno.

I soggetti che devono applicare gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano:

- un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro;

- l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre).

Salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni (entro il 31 luglio 2023 poiché il 30 luglio cade di domenica) pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

Come procedere al versamento

Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24. È fissato a 5.000 euro il limite annuo di utilizzo dei crediti IRPEF, IRAP in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. Tale limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti che ottengono un punteggio ISA 2023 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio ISA 2022 e 2023 pari a 8,5 e per importi superiori a 5.000 euro i crediti sono fruibili dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito opera a prescindere dal punteggio ISA conseguito.

I soggetti non residenti possono pagare le imposte anche con altre modalità, per esempio bonifico bancario o attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello Redditi PF devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta.

Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

Come determinare l’acconto

L'acconto può essere calcolato in due modi diversi:

- in base al metodo storico,

-  utilizzando il metodo previsionale. 

Metodo storico

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2023 è pari al 100% dell’importo esposto a rigo RN34 “DIFFERENZA” del modello Redditi 2023 PF. In base all’importo indicato nel rigo RN34 il versamento dell’acconto:

- non è dovuto se il rigo differenza non è superiore a 51,65 euro;

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se il rigo differenza è superiore a 51,65 ma non a 257,52 euro;

- in 2 rate (rigo DIFFERENZA è superiore a 257,52 euro) pari al:

a) 40% entro il 30 giugno 2023 (o entro il 31 luglio 2023, il 30 luglio cade di domenica, salvo proroghe con la maggiorazione dello 0,40%);

b) 60% entro il 30 novembre 2023.

Per i soggetti ISA gli importi delle 2 rate sono entrambi del 50%.

La determinazione dell’acconto IRAP 2023 (per le società di persone ed equiparati) segue le stesse regole previste per l’IRPEF e la misura dell'acconto è infatti sempre pari al 100% dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.

Si rammenta che l’art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l’esonero IRAP per le persone fisiche:

- esercenti attività commerciali. Risultano beneficiarie dell’esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari;

- esercenti attività di lavoro autonomo. L’esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell’attività in forma associata.

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Tale esonero opera:

- a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione e quindi anche in presenza di dipendenti/collaboratori e di beni strumentali “rilevanti”;

- a decorrere dal 2022 e pertanto con riferimento all’IRAP 2022.

Da rammentare che i soggetti che hanno fatto accesso al regime forfetario nel 2022 e vi proseguono nel 2023 versano l’acconto dell’imposta sostitutiva del 15% (5% se “forfettari start-up”) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF: possono quindi applicare, a scelta, il metodo storico o il metodo previsionale. Sono tenuti al versamento degli acconti i contribuenti forfetari che presentano il modello Redditi 2023 PF con esposizione, al rigo LM42, di un importo pari o superiore a 52 euro.

Metodo previsionale

Oltre al metodo storico si può versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nelle ipotesi in cui si ritenga di conseguire un reddito 2023 inferiore a quello del 2022, dovuto, ad esempio, a:

- costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo;

- maggiori oneri deducibili o detraibili;

- cessazione o riduzione dell’attività;

- opzione per il regime di cedolare secca a partire dal 2023 (in regime ordinario nel 2022).

In tale ipotesi è necessario:

- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2023;

- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).

Nota bene

Risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF e quello previsionale per l’IRAP.

È necessario effettuare una simulazione sulla situazione reddituale completa del contribuente: questo metodo richiede necessariamente di prevedere il risultato reddituale del contribuente e di versare gli acconti in base a questa simulazione.

Per l’adozione del metodo previsionale è necessario:

- determinare l’imposta presunta per l’anno di competenza;

- versare la percentuale minima prevista per l’acconto.

La scelta del metodo previsionale deve essere valutata con particolare attenzione poiché le variabili da considerare possono essere molteplici: oneri detraibili e deducibili, crediti di imposta, ritenute etc.. Il rischio di questo metodo è rappresentato dal fatto che il contribuente potrebbe effettuare versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di applicare la sanzione per insufficiente versamento (sanzione amministrativa del 30% della maggiore imposta dovuta). Tuttavia, rimane ferma la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (prima dell’invio di atti accertativi dell’Agenzia delle Entrate).

Un esempio

Mario Rossi, avvocato, soggetto agli ISA, determina l’acconto IRPEF 2023 con il metodo storico tenuto conto che l’importo indicato nel rigo RN34 del modello Redditi 2023 ammonta a 10.000 euro:

- in sede di prima rata, è tenuto al versamento di 5.000 euro (10.000 × 100% × 50%);

- in sede di seconda rata, è tenuto al versamento di 5.000 euro (10.000 × 100% × 50%).

Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello Redditi PF vanno riportati gli importo degli acconti dovuti per il 2023.


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