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Quota 103: come funziona l’incentivo per il posticipo del pensionamento

Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

 

Definite le modalità di attuazione dell’incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa per chi ha maturato i requisiti per l’accesso a quota 103. Il decreto 21 marzo 2023, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere all’anticipo pensionistico possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 12 maggio il decreto 21 marzo 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulle modalità di attuazione degli incentivi al posticipo del pensionamento con riferimento al canale di pensionamento quota 103, così come previsto dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

Le caratteristiche di quota 103

Va ricordato in premessa come la pensione anticipata flessibile, ribattezzata quota 103, è una ulteriore forma di pensione anticipata, accessibile a chi matura due requisiti entro la fine del 2023. In particolare, i lavoratori devono avere 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi, che possono essere sommati in tutte le gestioni INPS.

Come ha avuto modo di ricordare recentemente l’INPS, che ha comunicato l’11 maggio di avere aggiornato e procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’INPS nonché alla Gestione separata, il diritto alla pensione anticipata flessibile, conseguito nel corso del 2023, consente l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”:

- dopo un periodo di tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi; la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° aprile 2023;

- dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle PA (art. 1, comma 2 - D.Lgs. n. 165/2001); la decorrenza della pensione non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2023.

Restano confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti. Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare. Come per le quote precedenti (quota 100 e quota 102) vi è ugualmente un divieto di cumulo reddituale fino al compimento dell’età di pensione di vecchiaia (fatta eccezione per 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale annui). Oltre a queste limitazioni la norma prevede poi un valore massimo annuo: infatti, dalla decorrenza della pensione fino al compimento dell’età di pensione di vecchiaia la pensione potrà avere un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto (per il 2023 pari a c.ca 36.643 euro).

L’incentivo alla prosecuzione del lavoro oltre il pensionamento

La legge di Bilancio 2023 prevede poi la facoltà, all’art. 1, commi 286 e 287, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per quota 103 di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica (circa il 9,19%), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Va ricordato come nel nostro sistema era stato già introdotto un meccanismo simile, finalizzato a posticipare il pensionamento, introdotto dalla riforma Maroni che prevedeva il riconoscimento in busta paga sia dei contributi a carico del lavoratore sia quelli a carico del datore di lavoro (il 23,81% per complessivi quindi il 33% circa della retribuzione lorda). La legge di Bilancio 2023 demanda poi a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della, la definizione delle modalità attuative della disposizione

Cosa prevede il decreto 21 marzo 2023

Il decreto ribadisce che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere a quota 103 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Il decreto precisa ancora come, se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio di tale facoltà.

L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi. Si evidenzia poi come la corresponsione al lavoratore dell'importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La facoltà di accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento, che si sottolinea essere revocabile e che riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Il provvedimento chiosa sottolineando come in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.


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