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Superbonus: 110% per le unifamiliari che sostengono le spese entro il 30 settembre

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

 

Nuova proroga in arrivo per il superbonus al 110% per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 hanno concluso il 30% dei lavori. Con un emendamento approvato dalla Commissione Finanze della Camera al D.L. n. 11/2023, viene infatti rinviato al 30 settembre 2023 (in luogo della precedente data del 31 marzo 2023) il termine ultimo entro cui possono essere sostenute le spese per poter beneficiare della maxi detrazione con aliquota del 110%. Dalla commissione, arriva il via libera anche alla possibilità, per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti d’imposta entro il 31 marzo, di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023

 

La commissione Finanze della Camera, nella seduta del 27 marzo, ha terminato l’esame del disegno di legge di conversione del  D.L. n. 11/2023, conferendo mandato al relatore a riferire in Assemblea.

 

Qual è il termine entro il quale sostenere le spese per il 110% alle unifamiliari

Ancora modifiche per il superbonus per le unifamiliari.

Ha ottenuto infatti il via libera un emendamento che, per gli edifici unifamiliari (e unità indipendenti site in edifici plurifamiliari) che al 30 settembre 2022 hanno raggiunto il 30% dei lavori complessi, proroga al 30 settembre 2023 (in luogo della precedente data del 31 marzo 2023) il termine ultimo cui possono essere sostenute le spese per poter beneficiare della maxi detrazione con aliquota del 110%.

 

Cosa cambia per la comunicazione di opzione di sconto o cessione

La Commissione ha approvato anche un emendamento che consente, per chi non ha concluso il contratto di cessione dei crediti entro il 31 marzo 2023, di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con la remissione in bonis entro il 30 novembre 2023, pagando una sanzione di 250 euro.

Tale possibilità è limitata solo al caso in cui la cessione è effettuata favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

 

Di quanto si allungano i termini di utilizzo

Con un ulteriore correttivo approvato viene data la possibilità di utilizzare in 10 anni i crediti dei bonus edilizi per i quali le cessioni o sconti sono state comunicate entro il 31 marzo 2023.

Quali sono le novità per Iacp, onlus e terzo settore

Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che esclude dal blocco delle cessioni gli istituti per le case popolari (Iacp), le onlus e il terzo settore, e per i lavori su immobili colpiti da eventi sismici successivi al 1° aprile 2009 e anche per quelli danneggiati durante l’alluvione delle Marche.

 

Come può avvenire la compensazione tra debiti e crediti per i bonus edilizi

Con un ulteriore correttivo viene puntualizzato che per i crediti fiscali dei bonus edilizi la compensazione potrà avvenire anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi.

 

Cosa possono fare le banche che esauriscono la capienza fiscale

È stato approvato anche un emendamento che consente alle banche, intermediari finanziari e assicurazioni che hanno esaurito la propria capienza fiscale di utilizzare i crediti (fino al 10% dei crediti scontati annualmente) per sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali da 10 anni.

La misura vale per gli interventi per gli interventi effettuati fino al 2022, mentre il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate dal 1° gennaio 2028.

 

In quale caso viene esclusa la responsabilità solidale tra cedente e cessionario

Con un ulteriore emendamento si prevede un aggiornamento sulla responsabilità solidale dei cedenti-cessionari. Viene infatti previsto per tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata l’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario se l’istituto rilascia un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.


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