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Assunzione percettori reddito di cittadinanza: i vantaggi per i datori di lavoro, oltre all’esonero contributivo

Dario Ceccato - Founding Partner Ceccato Tormen & C e Elisa Boscaro - Senior Partner Ceccato Tormen & C

 

I datori di lavoro del settore privato che assumano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, i soggetti percettori del reddito di cittadinanza possono beneficiare di un esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. Si tratta di una nuova misura che presenta alcuni vantaggi, oltre allo sgravio contributivo, in quanto è alternativa all’agevolazione prevista dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019, non chiede la costituzione di un tempo pieno per la fruizione e non menziona le tematiche dell’incremento occupazionale.

 

Tra le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie, il Legislatore, con la legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) si è dato l’obiettivo di promuovere l’assunzione di determinati soggetti, tra cui i beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc) di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019.

Nello specifico quindi, con l’obiettivo di facilitare il più possibile il reinserimento nel mondo del lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza, l’art. 1 comma 294 della legge 197 del 2022, riconosce un esonero contributivo, limitato alle assunzioni comprese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, per quei datori di lavoro intenzionati all’assunzione dei soggetti in parola.

L’introduzione di tale misura risulta, si badi bene, condizionata (comma 299) all’autorizzazione della Commissione UE ex art. 108 paragrafo 3 del TFUE (al pari, peraltro, di altre agevolazioni riproposte dall’odierno Legislatore, quali per esempio il c.d. under 36 o l’occupazione femminile ex legge n. 92/2012 già rivista dalla legge n. 178/2020).

Beneficiari e funzionamento della nuova misura agevolativa

La nuova misura agevolativa consiste nell’esonero pari al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente.

Resta inoltre ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Beneficiari dell’incentivo risultano quindi essere i datori di lavoro del settore privato che assumano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, i soggetti percettori del Rdc, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L’agevolazione contributiva in discussione viene disposta per un periodo massimo pari a dodici mesi e potrà trovare applicazione soltanto qualora i datori di lavoro privati assumano i soggetti beneficiari del Rdc con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il comma 294 è ben attento a non fare riferimento all’istituto del part time, quindi l’assunzione, pur sempre a tempo indeterminato, potrà anche non essere a tempo pieno.

Il successivo comma 295 statuisce come l’esonero possa essere riconosciuto in caso di trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dai datori di lavoro privati sempre nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

La misura agevolativa alternativa prevista dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019

Si badi bene: non bisogna dimenticare come le assunzioni dei percettori del reddito di cittadinanza risultavano già oggetto di agevolazioni (di cui alla norma istitutiva).

In effetti il comma 296 della legge di Bilancio precisa come l’esonero dei 8.000 euro annui sia alternativo rispetto a quello già previsto dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019.

Più nello specifico, la misura agevolativa di cui all’art. 8 del D.L. n. 4/2019 appare particolarmente complessa ed articolata.

La stessa è riconosciuta a diversi soggetti (il datore di lavoro assumendo, soggetti accreditati che svolgono attività di mediazione ai fini dell’assunzione) in un intricato coacervo di regole, calcoli e requisiti.

In sintesi:

1) Per il datore di lavoro che assume a tempo pieno ed indeterminato il percettore del Rdc, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione per un periodo pari alla differenza della durata massima di godimento del reddito di cittadinanza (18 mensilità) e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, e comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

Inoltre, viene disposta la restituzione della somma percepita a titolo di incentivo nel caso in cui il beneficiario del Rdc sia oggetto di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo.

2) Nel caso di soggetto accreditato alla formazione (società di somministrazione, ente di formazione che abbia stipulato un apposito patto) che riesca a determinare l’assunzione di un destinatario del reddito presso un datore di lavoro, l’esonero contributivo verrà ripartito in misura eguale tra il datore di lavoro che ha assunto il beneficiario dell’Rdc e l’ente accreditato che potrà fruire dell’esonero contributivo per i propri dipendenti.

Esemplificando, per il datore di lavoro l’esonero consisterà nella metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza fino ad un massimo di 390 euro mensili, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un periodo non inferiore a 6 mensilità. Diversamente la restante metà dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore è riconosciuta all’ente formativo accreditato, sotto forma di sgravio contributivo, sempre per un massimo di 390 euro mensili.

Attenzione. In entrambe le soluzioni proposte (assunzione diretta o “mediata”) l’importo massimo del beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi INAIL.

Non solo. L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazione netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.Lgs. n. 150/2015).

Le modalità di accesso all’esonero contributivo - in seguito alle modifiche apportate dall’art. 1 comma 74 lett. g) della L. n. 234/2021 all’art. 8 del D.L. n. 4/2019 – sono state comunicate dall’INPS con messaggio n. 2766/2022.

Considerazioni conclusive

Chiaramente l’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2023 risponde ad una scelta identitaria del nuovo Governo che non ha mai fatto mistero, in campagna elettorale, della necessità di rivedere questo istituto.

Rivisitato lo stesso, ne doveva seguire (cosa successa) un potenziamento della norma agevolativa per consentire ai “futuri ex percettori”, maggiori possibilità di occupazione.

La norma di cui ai commi 294 e seguenti risulta essere dotata del privilegio della semplificazione.

In effetti, attesa la scelta che l’eventuale datore di lavoro dovrà operare se si trova nella determinazione di assumere un percettore del Rdc, potranno essere considerate le seguenti prerogative:

1) il nuovo disposto della legge n. 197/2022, alternativo a quanto previsto dalla norma del 2019, non chiede la costituzione di un tempo pieno per la fruizione dell’agevolazione;

2) il comma 294 non menziona le tematiche dell’incremento occupazionale;

3) ne’, a dire il vero, risulta prevista positivamente la possibilità di perdita delle agevolazioni in caso di licenziamento in assenza di giusta causa o giustificato motivo (circostanza prevista dalla D.L. n. 4/2019);

Al di là delle convenienze economiche, si sa, le cose semplici sono sempre da preferirsi.

 


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