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Lavoro occasionale o intermittente: quale conviene di più alle imprese

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

 

Il lavoro occasionale accessorio e il contratto intermittente, o a chiamata, sono due delle tipologie contrattuali previste dal nostro ordinamento per soddisfare le esigenze datoriali di flessibilità nel ricorso a prestazioni di lavoro subordinato. Entrambe impongono il sostenimento di un costo del lavoro maggiorato a fronte dell’introduzione nel contratto di regole volte a vincolare il lavoratore a modulare l’articolazione dell’orario di lavoro svolto. Quale delle due forme contrattuali conviene di più al datore di lavoro?

 

 

Lavoro occasionale accessorio
Il contratto di prestazione occasionale può essere attivato per tutte quelle prestazioni che sono caratterizzate dalla saltuarietà e dalla sporadicità dell’attività svolta.
Per via del carattere di occasionalità che la prestazione deve avere, la norma ha stabilito alcuni limiti oggettivi da rispettare per il legittimo ricorso a questo tipo di contratto:
- ogni prestatore d’opera potrà ricevere compensi totali annui non superiori a 5.000 euro sul totale dei committenti;
- ogni committente potrà erogare compensi totali annui non superiori a 5.000 euro sul totale dei prestatori d’opera;
- tra lo stesso committente e lo stesso prestatore d’opera, potranno essere erogati compensi totali annui non superiori a 2.500 euro.
Il compenso giornaliero non può in ogni caso essere inferiore a 36,00 euro, anche se la prestazione resa ha una durata inferiore a quattro ore e il compenso orario che non può essere inferiore a 9,00 euro.
Attenzione
L’utilizzo dei voucher è vietato per:
- soggetti che occupano in media più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- imprese che operano nel settore edilizia e affini, imprese di escavazione, di lavorazione materiale lapideo, miniere, cave, torbiere;
- nell’esecuzione di appalti di opere o di servizi;
- prestatori che abbiano avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o Co.co. co con l’utilizzatore.

Lavoro intermittente

 

Possono ricorrere al lavoro intermittente le aziende che:
- svolgono attività discontinue o intermittenti, nelle ipotesi stabilite dal CCNL o ai sensi del R.D n. 2657/1923;
- assumono giovani che non hanno ancora compiuto 25 anni;
- assumono lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati;
- utilizzano le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo.
E’ vietato il ricorso al lavoro intermittente:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Cosa

 

Lavoro occasionale accessorio
Si tratta di una possibilità di fruizione snella e flessibile della prestazione lavorativa attraverso strumenti di pagamento tracciabili e nominali.
Lavoro intermittente
Si tratta di un contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente.

Come

 

Lavoro occasionale accessorio
Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale, per poi procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS.
Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:
- i dati identificativi del prestatore;
- il compenso pattuito;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- la durata;
- la tipologia;
- il settore dell’attività lavorativa;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.
Attenzione
Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.
Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
- luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
- trattamento economico e normativo;
- forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione;
- tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Attenzione
Al lavoratore senza obbligo di risposta alla chiamata non spetta alcuna retribuzione nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione.

Quando

 

Lavoro occasionale accessorio
L’utilizzatore, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve effettuare la comunicare telematica.
Lavoro intermittente
La chiamata del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio mobile con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro svolto.
Attenzione
L’eventuale superamento del limite previsto per legge, ad eccezione del settore del turismo, spettacoli e pubblici esercizi comporta la trasformazione del rapporto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Calcola il risparmio

 

Prendiamo in esame il caso di un datore di lavoro che deve assumere un nuovo dipendente per una esigenza saltuaria con brevi periodi di durata, anche ripetuti nel tempo.
L’inquadramento viene operato al Livello 4 del CCNL Terziario Confcommercio. La retribuzione di base da prendere a riferimento è di 1.618,75 euro, ovvero 62 euro al giorno, mentre la contribuzione INPS e INAIL dovuta, in caso di lavoro intermittente è pari a 21 euro.
Qualora si proceda con un contratto di prestazione occasionale accessorio, il costo della giornata di lavoro è pari a 72 euro (9 euro x 8 ore), cui si aggiungono 26 euro al giorno per contributi previdenziali ed assistenziali.
Nel caso di assunzione a chiamata non si prevede l’erogazione al lavoratore di una indennità di disponibilità proprio in quanto trattasi di una prestazione a carattere occasionale.
Risparmio%
Dall’esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti è possibile desumere che optare per un rapporto di lavoro intermittente, o a chiamata, senza erogazione dell’indennità di disponibilità (stante l’occasionalità dell’esigenza della prestazione del datore di lavoro) consente di risparmiare circa il 16% sul complessivo costo del lavoro rispetto ad un contratto di lavoro occasionale accessorio.

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