Per commercialisti ed esperti contabili, l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 crediti formativi professionali a prescindere dall'anno di conseguimento dei crediti formativi. Lo ha chiarito il CNDCEC con l’informativa n. 97 del 2022. Diversamente, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, il MEF ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione non abroga il principio dell'annualità.
Il Consiglio Nazionale è intervenuto con l’informativa n. 97 del 12 ottobre 2022 per rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute dagli Ordini territoriali in merito alla
valutazione dell'obbligo formativo su base triennale, in considerazione del venir meno dell'obbligo minimo annuale di 20 crediti formativi professionali per gli anni 2020 e 2021:
in particolare, veniva chiesto se può ritenersi assolto l'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 anche dagli iscritti che abbiano conseguito, per ipotesi, 90 CFP
tutti nel corso del 2020.
Il CNDCEC ha precisato che l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 CFP a prescindere dall'anno di conseguimento dei crediti
formativi (30 CFP nel caso in cui l'iscritto abbia compiuto o compia 65 anni di età nel corso del triennio medesimo).
Eccezionalmente per il triennio in corso è venuto meno l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 CFP l'anno (ovvero almeno 7 CFP l'anno per gli Iscritti che abbiano
compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio), conseguentemente l'obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 CFP
tutti nel corso dell'anno 2020.
Resta fermo l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 CFP obbligatori nel triennio.
Diversa indicazione per i revisori legali
Diversamente, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, con comunicato del 5 ottobre
2022 la Ragioneria Generale dello stato del MEF ha chiarito che il differimento del termine degli obblighi di formazione (previsto ai sensi dell'art. 3, comma 7, D.L. n. 183/2020) non
abroga il principio dell'annualità: “il revisore legale dei conti che non fosse in regola con gli obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 può regolarizzare la propria posizione
maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al
2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti".
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