Roberta Aiolfi - Dottore commercialista
Cristina Piseroni - Ragioniere commercialista
Il contribuente che riscontri, nel modello 730 presentato, errori od omissioni le cui correzioni determinino un maggior rimborso o un minor debito o un’invarianza d’imposta può presentare
un 730 integrativo entro il 25 ottobre a un CAF o a un professionista abilitato. Nel caso in cui, invece, la correzione degli errori od omissioni riscontrati dal contribuente determini un minor
rimborso o un maggior debito non è possibile presentare un 730 integrativo: il contribuente deve, infatti, presentare la dichiarazione integrativa mediante il modello Redditi 2022 Persone fisiche
e provvedere direttamente al pagamento delle maggiori imposte liquidate.
Il modello 730/2022 doveva essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle Entrate o al CAF o al professionista o al sostituto d’imposta.
In caso di omessa presentazione, passato il suddetto termine, per presentare la dichiarazione dei redditi è necessario predisporre e inviare il modello Redditi 2022
Persone fisiche entro il 30 novembre 2022.
La presentazione della dichiarazione integrativa deve essere effettuata con modalità diverse in base all’effetto sulle imposte delle variazioni operate.
Se l’integrazione comporta minor credito/maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un
maggior debito deve necessariamente utilizzare il modello Redditi PF 2022 e versare sanzioni e interessi in base alla tempistica di presentazione:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al
tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta con ravvedimento operoso.
|
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale
con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
|
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa - art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998).
In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale
con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
|
Se l’integrazione comporta maggior credito/minor debito/invarianza dell’imposta
Nel caso in cui si rendesse necessario modificare il modello 730/2022 presentato nei termini ordinari per omissioni comportanti un maggior credito o un minor
debito o un’invarianza d’imposta, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, anche se l’assistenza era
stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta, la dichiarazione integrativa, con le opportune correzioni.
Nel modello 730/2022 deve essere indicato uno specifico codice nella casella “730 integrativo” in base al motivo dell’integrazione:
- codice 1: se il contribuente riscontra, nella dichiarazione 730 presentata, errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce
sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria;
In questo caso, se la dichiarazione integrativa è presentata allo stesso CAF o allo stesso professionista abilitato a cui era stata presentata la dichiarazione originaria,
il contribuente deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. Se
l’assistenza era stata prestata dal sostituto d’imposta, da altro CAF o da altro professionista abilitato, il contribuente deve esibire tutta la
documentazione.
|
- codice 2: se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo
inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati;
Il nuovo modello 730 deve contenere le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che
effettuerà il conguaglio”.
|
- codice 3: se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in
modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure
un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.
Non è possibile trasmettere un integrativo codice 2 e 3 se il modello 730 originario è stato trasmesso da un altro CAF o professionista.
Diversamente, se la dichiarazione originaria è stata presentata direttamente dal contribuente via web, sarà possibile presentare presso un CAF o un professionista anche la dichiarazione
integrativa con codice 2 o 3. In questo caso il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Documentazione rilasciata dal CAF o dal professionista abilitato
Il CAF o il professionista abilitato:
- rilascia al contribuente il modello 730-2, recante la dicitura nell’apposita casella “modello 730 integrativo”, attestante l’avvenuta presentazione della
dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;
- elabora un nuovo prospetto di liquidazione, modello 730-3, sul quale verrà apposta la barratura nell’apposita casella “integrativo”; tale prospetto di liquidazione verrà
consegnato all’assistito entro il 10 novembre con una copia della dichiarazione integrativa;
- fa pervenire, sempre entro il 10 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata
nel mese di dicembre;
- trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 10 novembre, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2022.
Attenzione
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del
datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
|
Dichiarazione rettificativa e comunicazione dei dati rettificati
Come da ultimo indicato nella circolare 7 luglio 2022, n. 24/E, qualora il CAF o il professionista abilitato, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, riscontri errori che hanno
comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa, avvisa il contribuente al fine di procedere all’elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione
rettificativa, mediante il modello 730 relativo al periodo d’imposta da rettificare. La trasmissione può essere effettuata sempre che non sia stata già
contestata l’infedeltà del visto con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, D.M. n. 164/1999, con la quale è
comunicato l’esito del controllo con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.
Conseguentemente a tale ampliamento temporale occorre tener presente la data di trasmissione del modello 730 a rettifica:
- entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto: segue le modalità ordinarie di rettifica;
diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come “730 senza sostituto”;
- oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come “730 senza sostituto”.
Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati, e anche in questo caso
l’infedeltà non deve essere stata già contestata tramite la comunicazione sopra citata.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la
responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente al 30% della maggiore imposta riscontrata soggetta a riduzione ai sensi dell’art. 13, D.Lgs.
n. 472/1997, mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Nel caso di presentazione di un modello 730 rettificativo con pagamento da parte del CAF o del professionista di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata e da
parte del contribuente delle imposte e interessi, l’ufficio, se riscontra un ulteriore errore non sanato con il modello 730 rettificativo, deve tenere conto degli importi già sanati con il
pagamento delle imposte, interessi e della somma pari al 30% della maggiore imposta che erano scaturiti dal 730 rettificativo. In questo caso l’ufficio deve riliquidare solo le imposte e gli
interessi da richiedere al contribuente, nonché la somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata da richiedere al CAF o al professionista, che derivano da eventuali ulteriori errori
rilevati.
Scrivi commento