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Detrazione IVA ridotta per le auto: proroga in attesa dell’autorizzazione UE

Marco Peirolo - Dottore commercialista

 

È in scadenza a fine dicembre 2022 la decisione del Consiglio europeo che ha autorizzato il Governo italiano a prorogare la limitazione al 40 per cento dell’IVA detraibile per le autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale. L’Italia ha chiesto una ulteriore proroga triennale delle misure di deroga, applicabili anche ai veicoli concessi in benefit al personale dipendente a titolo gratuito e non anche a quelli messi a disposizione a fronte di uno specifico corrispettivo, la cui IVA resta totalmente detraibile.

 

 

A seguito della sentenza “Stradasfalti” della Corte di giustizia (sentenza 14 settembre 2006, C-228/05), la previsione di indetraibilità oggettiva dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 è stata modificata, disponendo che l’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché all’acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, a decorrere dalla pubblicazione nella G.U.U.E. dell’autorizzazione con la quale il Consiglio europeo riconosce all’Italia la possibilità di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta, senza prova contraria.
Con la decisione n. 2007/441/CE, il Consiglio ha autorizzato l’Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell’IVA detraibile sulle autovetture utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale, sicché la legge Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ha modificato la citata lettera c) dell’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di allinearla al contenuto della decisione comunitaria. È stato espressamente previsto che, dal 28 giugno 2007, i limiti alla detraibilità si riferiscono ai “veicoli stradali a motore”, vale a dire a tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Peraltro, dall’ambito applicativo della disciplina in esame sono espressamente esclusi i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
L’autorizzazione comunitaria, originariamente concessa sino al 31 dicembre 2010, è stata via via prorogata:
- sino al 31 dicembre 2013, dalla decisione n. 2010/748/UE;
- sino al 31 dicembre 2016, dalla decisione n. 2013/679/UE;
- sino al 31 dicembre 2019, dalla decisione n. 2016/1982/UE;
- sino al 31 dicembre 2022, dalla decisione n. 2019/2138/UE.

In arrivo la proroga al 31 dicembre 2025?

 

A quanto consta, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione per continuare ad applicare le misure di deroga contenute nell’originaria decisione n. 2007/441/CE per un ulteriore periodo, segnatamente fino al 31 dicembre 2025, nel presupposto che la limitazione al 40% del diritto alla detrazione sia ancora idonea a giustificare il rapporto tra l’utilizzo imprenditoriale/professionale e quello privato dei veicoli interessati, nonché l’esigenza di semplificare la riscossione dell’IVA e di evitare fenomeni di evasione fiscale.

Come e quando si applica la detrazione IVA ridotta

 

Ai sensi dell’art. 19-bis1, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, il limite di detrazione del 40% si applica anche per i contratti di locazione, anche finanziaria, e noleggio dei veicoli stradali a motore, nonché per le spese di gestione, manutenzione e transito stradale; per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, la detrazione presuppone anche l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come previsto dal provvedimento n. 73203/2018.
Per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività economica l’IVA è detraibile in misura integrale, sempreché non sussistano limitazioni derivanti dall’effettuazione, a valle, di operazioni esenti o non soggette ad imposta.
Si considerano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa - oltre ai veicoli che formano parte dei beni strumentali, quelli utilizzati dalle scuole guida oppure destinati a noleggio o leasing, ovvero usati da rappresentanti di commercio o come taxi - anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo, che integra un’operazione imponibile ai sensi dell’art. 24 della direttiva n. 2006/112/CE (si veda, da ultimo, la risposta a interpello n. 631 del 2020).
Se il corrispettivo specifico è inferiore al “valore normale”, la base imponibile è commisurata al fringe benefit ai fini di dell’IRPEF, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell’IVA nello stesso importo inclusa.
Per i veicoli concessi in benefit a titolo gratuito, la detrazione è, invece, ammessa nella misura ridotta del 40%, al pari dei veicoli che l’esercente attività d’impresa, arte o professione utilizza esclusivamente per fini privati. In questa ipotesi, l’art. 3, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che, per il datore di lavoro, non si applicano le regole in materia di autoconsumo e, quindi, la messa a disposizione è esclusa da IVA.
Tale disposizione è stata introdotta in applicazione dell’art. 2 della decisione n. 2007/441/CE, che ha autorizzato lo Stato italiano a derogare la previsione dell’art. 26, par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, che, nell’ipotesi di assegnazione dei veicoli aziendali ai dipendenti ai fini dell’utilizzo privato, qualifica l’operazione come una prestazione di serviziper assimilazione”, imponibile IVA (Corte di giustizia, 20 gennaio 2021, C-288/19).

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