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e-fattura con nuove specifiche tecniche dal 1° ottobre 2022

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° agosto 2022, sul proprio sito Internet, la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022. Le novità apportate alle regole tecniche - funzionali essenzialmente all’ottimizzazione del processo di fatturazione elettronica tra privati - non impattano sulla procedura di fatturazione elettronica con la PA e intendono, altresì, assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura elettronica.

 

 

Il 1° agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, all’interno dell’area tematica dedicata alla fattura elettronica e ai corrispettivi telematici, la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, nonché la rappresentazione tabellare dei tracciati della fattura ordinaria e semplificata e dei relativi schemi xsd per introdurre:
- nella fattura ordinaria il nuovo tipo documento TD28 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA;
- le nuove codifiche per il bloccoAltriDatiGestionali” per riportare in fattura, da un lato, l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello F24 e, dall’altro, il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni dal deposito IVA;
- il nuovo controllo sulla fattura con codice 00476 per verificare la non ammissibilità di una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario committente, un valore diverso da IT.
Inoltre, saranno modificati i criteri di controllo per:
- l’errore 00471, relativo ai tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata);
- l’errore 00472, relativo al tipo documento TD27;
- l’errore 00475, relativo al tipo documento TD28.
Infine, saranno aggiornare le descrizioni:
- del codice 00473 e modificato il criterio di controllo per il tipo documento TD28;
- dei codici di errore 00401 e 00430;
- della natura N7.

Acquisti di beni da San Marino

 

Per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi con la Repubblica di San Marino, in vigore dal 1° luglio 2022, il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da un operatore economico residente nella Repubblica di San Marino, deve emette una fattura, inviandola al Sistema di Interscambio, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro), ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015.
In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il tipo documento TD28 e non il tipo documento TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.

Nuove codifiche per il blocco “AltriDatiGestionali”

 

Al fine di riportare in fattura l’informazione relativa all’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24, in sede di liquidazione periodica dell’IVA, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa “F24”.
Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo d’imposta dell’operazione, l’elemento TipoDato va valorizzato con la stringa:
- “NellAnno”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;
- “AnniPreced”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

Verifiche di coerenza sul contenuto della fattura elettronica

 

È noto che il Sistema di Interscambio, al fine di garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi previsto dalle regole tecniche, effettua alcune verifiche di coerenza e, in caso di mancato rispetto delle predette regole, il documento viene rifiutato indicandone la motivazione.
Il nuovo codice 00476 indica che, in caso di:
- fatture ordinarie, gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT;
- fatture semplificate, gli elementi 1.2.1.1 <IdPaese> e 1.3.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.
In sostanza, non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente, nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un valore diverso da IT.
Inoltre, sono stati modificati i criteri di controllo per gli errori:
- 00471, il quale indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente, in quanto i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente;
- 00472, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente, in quanto i tipi documento TD21 e TD27 non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente/prestatore diverso dal cessionario/committente;
- 00475, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore di cui all’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente, in quanto i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 e TD28 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente.
Infine, sono state aggiornate le descrizioni:
- del codice 00473, il quale, per le sole fatture ordinarie, indica che, per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento>, il valore presente nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammesso, in quanto i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore OO nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> per le operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia. Inoltre, nel caso del valore TD28, l’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> deve essere valorizzato con il valore SM;
- del codice 00401, che ricorre, per le fatture ordinarie, quando il valore di cui all’elemento 2.2.1.14 <Natura> è presente a fronte di 2.2.1.12 <AliquotaIVA> diversa da zero e, per le fatture semplificate, quando il valore di cui all’elemento 2.2.4 <Natura> è presente a fronte di 2.2.3.2 <Aliquota> diversa da zero;
- del codice 00430, che ricorre, per le sole fatture ordinarie, quando il valore di cui all’elemento 2.2.2.2 <Natura> è presente a fronte di 2.2.2.1 <AliquotaIVA> diversa da zero, in quanto l’indicazione di un’aliquota IVA diversa da zero qualifica i dati di riepilogo come dati riferiti ad operazioni imponibili e, quindi, non è ammessa la presenza dell’elemento <Natura>, ad eccezione del caso in cui l’elemento TipoDocumento assume valore TD16;
- del codice natura N7, riferito all’IVA assolta in altro Stato UE per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1, lettere a) e b), e art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972.

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