Viene inoltre disposto che:
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.
Disposizioni per il Terzo Settore
Trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore
L’articolo 25-bis interviene sul comma 2 dell'articolo 54 del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017), disponendo che ai fini del computo dei 180 giorni
entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere
agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione non si tiene conto del
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 15 settembre 2022.
Modifiche al Codice del Terzo Settore
Con l’articolo 26 si apportano significative modifiche al Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).
In particolare, si interviene:
- sull’articolo 79 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi);
- sull’articolo 82 (Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali);
- sull’articolo 83 (Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali);
- sull’articolo 84 (Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici);
- sull’articolo 85 (Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale);
- sull’articolo 87 (Tenuta e conservazioni delle scritture contabili);
- sull’articolo 88 (De minimis);
- sull’articolo 104 (Entrata in vigore).
Altre novità riguardano la disciplina dell'impresa sociale, con modifiche agli articoli 16 (Fondo per la promozione e lo
sviluppo delle imprese sociali) e 18 (Misure fiscali e di sostegno economico) del D.lgs n. 112/2017.
Adeguamenti statutari
L’articolo 26-bis estende al 31 dicembre 2022 il termine per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale per adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) con la procedura semplificata
di approvazione in assemblea ordinaria.
Ulteriori disposizioni
Oneri informativi e pubblicitari per gli enti che percepiscono benefici di natura pubblica
Il comma 6-bis dell’articolo 3 interviene sulla disciplina dell’obbligo di pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono
“vantaggi economici” di natura pubblica, introdotta dall’articolo 1, comma 125 e 125-bis, della legge n. 124/2017.
Tale adempimento, si ricorda, riguarda le associazioni e le imprese che hanno ricevuto da Enti pubblici (compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e gli
Enti pubblici non economici) sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Con il comma 6-bis si dispone che fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli
enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento
è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.
Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
Con l’articolo 6-ter si introduce una specifica disciplina per le procedure di vendita dei beni pignorati in seno alle procedure di riscossione coattiva dei
tributi.
In particolare, viene stabilito che nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza
attribuzione di rendita catastale (quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree
urbane), il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene, con il consenso dell'Agente della Riscossione, al valore determinato da perizia
inoppugnabile, effettuata dall'Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo per farmaci
Il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci,
inclusi i vaccini di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, del D.L. n. 73/2021.
In particolare:
- vengono ammesse all’incentivo non solo le attività riferibili a nuovi medicinali, ma tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico,
finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive, basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall’esperienza pratica e
dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti;
- viene specificato che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design".
Si ricorda che il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro
l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro
Certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
I commi da 2 a 8 sempre dell’articolo 23, invece, introducono un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare,
ammissibili al credito di imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, commi 200, 201 e 202,
della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019).
In particolare, si prevede che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti
effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design
e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della
maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della
legge n. 160/2019.
La richiesta delle certificazioni è subordinata all’assenza di verifiche in corso o di contestazioni per utilizzo indebito di crediti d’imposta.
La certificazione:
- sarà rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida
del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad individuare i
requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. Con il medesimo decreto saranno stabilite anche le modalità di
vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi
oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura. Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione sono compresi,
in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché gli enti pubblici di ricerca;
- esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non
corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Bonus 200 per i dipendenti pubblici
Con l’articolo 36, comma 1, si esonerano i dipendenti pubblici dal produrre l’autodichiarazione per l’erogazione del bonus
200 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto Aiuti (D.L. 50/2022).
Viene infatti previsto che l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
Soglie di allerta per l’avvio della procedura di composizione negoziata
L’articolo 37-bis interviene sull’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2019), concernente le segnalazioni previste per l’avvio
della procedura di composizione negoziata.
Nello specifico, viene previsto che gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di
controllo posti a carico dell’Agenzia delle Entrate sussistono in relazione all’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA,
risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro
e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione
sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro.
Viene inoltre stabilito che:
- le segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate devono essere inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del DPR 633/72
e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010;
- le disposizioni di cui all'articolo 25-novies, attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applichino, con riferimento all’Agenzia
delle Entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022.
Assegno unico figli con disabilità
All’articolo 38 vengono apportate diverse modifiche alla disciplina dell’assegno unico universale, di cui al D.lgs. n. 230/2021.
In particolare:
- tra i destinatari dell’assegno sono inseriti i nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave
e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti;
- per il solo anno 2022, l’importo base previsto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che
varia in base all’ISEE da 175 a 50 euro mensili.
A decorrere dal 2023, la misura di base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro
mensili in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per livelli di Isee superiori, fino (per i casi di Isee pari o
superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 25 euro;
- limitatamente al 2022, la maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenne a carico e disabile viene estesa per i
figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della
condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in
caso di disabilità media. A decorrere dal 2023, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, la maggiorazione torna ad
essere pari a 80 euro mensili;
- si prevede, sempre con riferimento al 2022, un importo aggiuntivo di 120 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con
disabilità e con Isee non superiore a 25.000 euro.
Le predette disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.
Tempi immatricolazione auto acquistata con incentivi statali
L’articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l’acquisto con gli
incentivi statali dei veicoli a basse emissioni.
Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1
All’articolo 40-bis si prevede la rimodulazione delle risorse destinate per il 2022 alla concessione di incentivi all’acquisto di veicoli elettrici,
disponendo il trasferimento di 20 milioni di euro dagli incentivi all’acquisto di automobili elettriche agli incentivi all’acquisto di ciclomotori
elettrici.
Crediti di imposta energia e gas
Con l’articolo 40-quater si abroga il comma 3-ter dell’articolo 2 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022) che vincolava la fruizione dei
crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del “de minimis”.
Cessione bonus edilizi
Sempre l’articolo 40-quater abroga il comma 3 dell’articolo 57 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022). Con la soppressione di tale comma si riconosce
alle banche di cedere tutti i crediti fiscali da superbonus 110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti
dotati di partita IVA, non più solo quelli comunicati all’Agenzia delle entrate dopo il 1° maggio 2022, ma anche quelli comunicati prima.
Smart working
L’articolo 41-bis rende strutturale ed obbligatoria, a decorrere dal 1° settembre 2022 la procedura semplificata relativa alle comunicazioni di
lavoro agile, attualmente prevista in via transitoria fino al 31 agosto 2022.
Dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i nominativi
dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, senza
obbligo di allegare l’accordo individuale.
In caso di mancata comunicazione secondo tali modalità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore interessato dalla mancata comunicazione.
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