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Sospensione estiva: per quali adempimenti fiscali?

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

 

Con l’arrivo del periodo centrale dell’estate, anche il Fisco va in ferie: infatti, dal 1° agosto al 4 settembre vige la sospensione di molti adempimenti fiscali (oltre che dei termini processuali). Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest’anno, in quanto il 20 cade di sabato). Cosa rientra e cosa non rientra nelle diverse sospensioni estive?

 

Parafrasando un famoso detto, è possibile affermare “ad agosto, Fisco mio non ti conosco”! Infatti, come ogni anno, dal 1° agosto al 4 settembre si entra nel periodo della c.d. “sospensione estiva”.
Si tratta di un lasso temporale che, coincidendo con il periodo più caldo dell’estate e, molto più pragmaticamente, con quello in cui molti degli uffici finanziari si ritrovano con personale a ranghi ridotti per le ferie, vede “congelate” molte attività dell’Amministrazione finanziaria e della giustizia tributaria, che vengono rimandate ai primi di settembre.
In realtà, si tratta di due differenti tipologie di sospensione e precisamente:
- dal 1° agosto al 4 settembre, relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
- dal 1° al 31 agosto, per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.
Attenzione, però, a non confondere questa sospensione con quella, dal 1° al 20 agosto, che interessa principalmente (ma non solo) i versamenti di imposte e contributi.
Infatti, si tratta di disposizioni diverse che operano, anche, in ambiti differenti.
Proviamo ad approfondire meglio, individuando cosa rientra e cosa non rientra nelle sospensioni sopra citate.

Sospensione dei termini fiscali

 

Dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016).
Nel dettaglio, rientrano nella sospensione:
- i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006);
- i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997), dei controlli formali (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 462/1997) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 1, comma 412, legge n. 311/2004).
Occorre tenere presente che:
- per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, e ricomincia a decorrere alla fine di tale periodo.
- se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.
Ad esempio
Se un avviso bonario è ricevuto dal contribuente il 18 luglio 2022, si considerano i 13 giorni dal 19 al 31 luglio e i 17 giorni dal 5 al 21 settembre: pertanto, il pagamento dovrà avvenire entro il 21 settembre 2022.
Se invece il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, decorrerebbe dal 5 settembre 2022: se l’avviso bonario è recapitato dal 1° agosto al 4 settembre, il termine slitta automaticamente al 4 settembre, cominciando a decorrere dal 5 settembre.

Esclusioni

 

Non tutti gli adempimenti fiscali, però, godono della sospensione. Non vi rientrano:
- gli atti di rideterminazione delle somme (ad esempio, a seguito di sentenza);
- gli atti emessi in tema di accertamento di maggior valore ai fini del registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;
- i termini di versamento delle somme derivanti da cartella di pagamento (art. 25, D.P.R. n. 602/1973).

Le novità del decreto Ucraina

 

Quest’anno la disciplina sulla sospensione estiva va a intersecarsi con quanto previsto dal decreto Ucraina (art. 37-quater, D.L. n. 21/2022). In particolare, per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997 è fissato in 60 giorni, in luogo dei 30 giorni.
L’art. 2, comma 2 sopra richiamato stabilisce che l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.
In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (c.d. “Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici”).
La novità riguarda le comunicazioni di irregolarità il cui termine ordinario di 30 giorni scade successivamente al 21 maggio 2022.
Pertanto, qualora il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione cada durante il periodo di sospensione feriale, i termini di decadenza ricominceranno a decorrere dal 4 settembre 2022.

Slittamento al 20 agosto

 

Infine, si ricorda che tutti gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo 1-20 agosto slittano automaticamente al 20 agosto.
La norma di riferimento è sempre l’art. 37, comma 11-bis, D.L. n. 223/2006 secondo cui gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Nel dettaglio si tratta di tutti i versamenti effettuati mediante modello F24, quindi imposte derivanti dalle dichiarazioni, versamenti periodici, etc.
Attenzione
Quest’anno il 20 agosto cade di sabato: pertanto, il termine slitta automaticamente al 22 agosto.

Sospensione dei termini processuali

 

Dal 1° al 31 agosto di ciascun anno è prevista la sospensione del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, quindi, anche del processo tributario.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (art. 1, comma 1, legge n. 742/1969).
In merito al contenzioso tributario, la sospensione riguarda tutto l’ambito della procedura e, quindi, vi rientrano il ricorso, la mediazione, la costituzione in giudizio, la presentazione di documenti e memorie.
Nel dettaglio rientrano nella sospensione:
- il reclamo/ricorso (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
- la presentazione del ricorso (art. 21);
- la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22);
- la costituzione in giudizio della parte resistente (art. 23);
- la riassunzione a seguito di rinvio - termine di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione (art. 63);
- l’impugnazione delle sentenze entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 63) e sei mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).
A livello operativo, se uno dei termini sopra elencati cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
Poiché la sospensione feriale incide sui termini a ritroso per il deposito presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie di documenti e memorie illustrative (art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, ciò comporta una compressione dei tempi a disposizione del contribuente per il deposito di tali atti.
Inoltre, è possibile cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con i 90 giorni previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione (art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016).

 


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