Ottavia Hamiza - Esperta della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro specializzata in materia di salute e sicurezza
Formazione obbligatoria del datore di lavoro, modifica della definizione di “addestramento” con la previsione di un registro delle azioni e introduzione di nuovi obblighi quali la nomina
formale e l’aggiornamento biennale della formazione del preposto. Sono le novità, per il 2022, introdotte dalla legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro. Nello specifico, oltre alla novità
riguardante la formazione del datore di lavoro, si aggiunge l’obbligo a carico dell’azienda di verificare l’apprendimento dell’avvenuta attività formativa mediante una verifica finale. Se ne
parlerà durante la XIII edizione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla sua Fondazione Studi, che si svolgerà a Bologna dal 23
al 25 giugno 2022.
La legge n. 215/2021 di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) modifica il testo unico della sicurezza sul lavoro (TULS) introducendo una serie di innovazioni
con ricadute immediate anche per l’attività formativa.
Il 2022 è caratterizzato da nuovi obblighi in materia di formazione e sanzioni più rigide rispetto al passato pur restando ancora in attesa, che
la Conferenza Stato - regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si determini entro il 30 giugno p.v. in un nuovo accordo con il quale provveda all’accorpamento, rivisitazione e modifica
della legge n. 215/2021 in materia di formazione dando piena attuazione alla normativa e alla circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022.
Venendo, nello specifico, alla riforma del TUSL, sulla formazione si rileva:
- l’introduzione della formazione obbligatoria del datore di lavoro;
- la modifica della definizione di “addestramento” con la previsione di un registro delle azioni;
- l’introduzione di nuovi obblighi quali la nomina formale e l’aggiornamento biennale della formazione del preposto.
Nuovi obblighi di formazione per il datore di lavoro e modifiche in materia di addestramento
Con riferimento ai nuovi obblighi formativi del datore di lavoro, la riforma persegue l’intento di configurare in capo alla figura apicale una formazione adeguata e specifica quali soggetti
attivi e passivi della sicurezza; ciò indipendentemente dal fatto che siano o meno anche RSPP.
Si conferma il dovere datoriale circa una consapevole capacità d’intervento in materia di sicurezza, fermo restando quello di vigilanza in
caso di delega di funzioni ex comma 16 TUSL. In tal senso, in attesa di apprendere l’esatto contenuto del nuovo obbligo formativo e le modalità con il quale andrà adempiuto, è bene ricordare
come il datore di lavoro rimanga la pietra angolare del sistema della sicurezza aziendale anche e soprattutto in termini di controllo e vigilanza, conseguendone l’intento
normativo di una maggiore consapevolezza e conoscenza del suo ruolo e delle responsabilità che rimangono, a norma della modifica del comma 7 dell’art. 37 TUSL, a suo carico nonostante
l’esistenza di una delega.
L’art. 37 del TUSL è stato modificato anche al comma 5 dove ora si rinvengono dei principi del tutto nuovi in materia di sicurezza sul lavoro quali l’obbligo della tenuta di registri
formativi anche informatizzati in cui tracciare quelle che sono le attività svolte durante la formazione pratica. Precedentemente alla modifica de qua, era previsto che
l’addestramento venisse effettuato da personale esperto ma non veniva disciplinata la modalità di registrazione dell’avvenuta formazione. Ora il lavoratore dev’essere formato sull’uso
corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostante, dispositivi anche di protezione individuale, mediante una
prova pratica ovvero un’esercitazione applicata lasciando traccia di quanto effettuato e concretamente appreso, in apposito registro.
Novità in materia di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti
Una delle novità più rilevanti è quella che riguarda la formazione delle figure diverse dal datore di lavoro, ed in particolare quella riferibile ai preposti. La formazione nella sicurezza è
definibile come lo strumento gestionale più efficace perché oltre ad essere fondamentale per la prevenzione, rappresenta un momento di investimento in conoscenza e condivisione delle
competenze nel luogo di lavoro.
Come detto, alla novità riguardante la formazione del datore di lavoro, dove si rimane in attesa dei contenuti e delle modalità di esecuzione, si aggiunge l’obbligo a carico dell’azienda di
verificare l’apprendimento dell’avvenuta attività formativa mediante una verifica finale. L’individuazione delle modalità deve ancora essere definita ma è chiaro come la
formazione assuma un ruolo centrale al fine di accrescere la cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali con l’obbligo di verifica per
tutti i discenti e per tutte le tipologie di percorso formativo o aggiornamento in materia di salute e sicurezza. L’apprendimento, dunque, diviene la chiave di volta circa l’analisi della
corretta modalità di attuazione della prevenzione -formazione.
La verifica della formazione avverrà secondo due distinte modalità.
In un primo momento si procederà mediante una verifica periodica durante l’attività lavorativa on the job secondo un procedimento di analisi dei comportamenti errati
derivanti dalla disapplicazione di quanto appreso nell’attività didattica. In questo modo si consente l’implementazione delle procedure aziendali di sicurezza con conseguenti evidenti
vantaggi sociali ed economici.
In una fase successiva - e auspicabile - si potrebbe poi arrivare all’applicazione pratica dell’analisi dei comportamenti non corretti dei
lavoratori nell’espletamento del lavoro. Si consentirebbe così all’azienda di veicolare la conoscenza dando un valore sociale al lavoro mediante un unico obbiettivo: la prevenzione come
obbiettivo collettivo.
Per una formazione adeguata è stato inserito all’art. 37 del TUSL al comma 7 -ter la modalità di aggiornamento dei preposti, visto il nuovo ruolo di cui sono investiti, da
svolgersi interamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale o ogni qualvolta sia necessario in ragione all’insorgenza o all’evoluzione dei rischi.
Di conseguenza viene esclusa la possibilità dell’utilizzo dell’e-learning per la formazione dei preposti, nonostante detto strumento fosse stato utilmente
utilizzato durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo molto spesso, la prosecuzione dell’attività formativa obbligatoria.
Si è persa ancora una volta l’occasione di disciplinare la formazione a distanza in modalità asincrona in maniera strutturale con il risultato che si apre un nuovo capitolo sulla concreta
applicazione di questa strada.
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