All’interno della bozza del testo di legge, nella sezione di interventi dedicati ai cittadini e alle politiche sociali, circa 30 milioni di euro sono destinati all’introduzione di una nuova
misura volta alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori, pensionati e disoccupati, che si aggiunge alle previsioni già in vigore introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (L.
n. 234/2021).
Bonus 200 euro
E’ pari a 200 euro l’importo del nuovo bonus che sarà riconosciuto nell’estate 2022 a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito sotto i 35 mila euro. Un
importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente.
Le categorie di soggetti destinatarie sono:
- pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS;
- lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici
- lavoratori autonomi, verrà istituito un fondo speciale.
- disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza.
L’erogazione del bonus è prevista:
- nel mese di luglio in favore dei pensionati;
- nei mesi di giugno e luglio per i lavoratori dipendenti.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.
L’importo erogato a titolo di bonus è fiscalmente esente.
La medesima indennità pari a 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre
l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Come gestire la busta paga
I datori di lavoro sono chiamati a riconoscere il bonus in via automatica ai propri lavoratori subordinati. La bozza del decreto legge prevede però che,
qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in
unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022. La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto
assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.
Ne deriva che, a parere di chi scrive, analogamente a quanto già operato per il riconoscimento dello sgravio contributivo sulla quota dei lavoratori subordinati, sarà necessario effettuare
una valutazione presuntiva del reddito complessivo annuo che sarà prodotto da ciascun dipendente e poi procedere alla relativa verifica al termine del 2022,
quando il reddito complessivo sarà divenuto un dato certo.
L’importo erogato in busta paga dal sostituto d’imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione.
Lavoratori autonomi e professionisti
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali o alla gestione separata Inps che abbiano redditi fino a 35 mila euro
riceveranno il contributo. Le modalità di erogazione saranno stabilite con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro.
Misure 2022 già in vigore
Le novità previste dalla L. n. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevedono:
1) la rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell'IRPEF: dal 1° gennaio 2022 gli scaglioni da cinque scendono a quattro
a cui corrispondono le seguenti aliquote:
- fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- oltre 50.000 euro, 43 per cento.
2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione. La detrazione dall'imposta lorda da quest’anno è pari a:
- 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
- 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
- 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
E’ altresì previsto un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.
3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo all’IRPEF, che spetta in misura piena ai soggetti il cui reddito non supera i 15.000 euro. Se
il reddito complessivo supera tale limite ma comunque fino ad un massimo di 28.000 euro, il bonus spetta unicamente a condizione che la somma delle seguenti detrazioni previste dal TUIR
siano di ammontare superiore all’imposta lorda.
In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni
ivi elencate e l’imposta lorda.
4) l’esonero contributivo dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori: per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, un esonero
sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione contributiva riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, a
condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima (per un totale di 35.000 euro annui).