Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line
In linea con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico è stato pubblicato, lo scorso 12 aprile, il decreto direttoriale diretto a fissare termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi del paradigma 4.0 nonché ai principi di sostenibilità dell’economia circolare. Una nuova misura per le PMI che intendono improntare la propria attività ai crismi dell’impresa innovativa e sostenibile, attivabile dal 18 maggio 2022.
È stato pubblicato un nuovo decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha istituito un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi
investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili con il noto intento di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e orientare, al
contempo, la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Per raggiungere tali finalità sono stati stanziati € 677.875.520.
Per la gestione degli interventi previsti dal decreto, il Ministero si avvarrà dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. -
Invitalia - alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle agevolazioni,
l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono in concreto beneficiare delle misure menzionate dal decreto sono le PMI, in possesso, al momento della presentazione della domanda di taluni requisiti, tra i quali, ad
esempio:
- essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e
società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola
in relazione agli obblighi contributivi.
Programmi ammissibili
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto MISE del 10 febbraio 2022, sono ammissibili all’agevolazione i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi,
sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di talune tecnologie (i.e.
advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, internet of things, cybersecurity, big data e analytics, blockchain, etc.) in grado di aumentare il livello di efficienza e di
flessibilità nello svolgimento dell’attività dell’impresa proponente.
Inoltre, i programmi caratterizzati da un contenuto di sostenibilità, saranno previsti specifici criteri di valutazione - prevedendo, quindi, la possibilità di conseguire un
punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura - saranno valorizzati, tra l’altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati. I suddetti programmi dovranno essere volti:
- alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (i.e. soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo, soluzioni
atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali, etc.);
- al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell’anno precedente alla
data di presentazione della domanda.
I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato n. 4 al decreto medesimo:
a) attività manifatturiere;
b) attività di servizi alle imprese.
In ogni caso, non sono ammissibili alle agevolazioni de quibus, i programmi di investimento:
- inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di
energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall’art. 13 del regolamento GBER;
- che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l’attuazione in sede nazionale degli investimenti per la ripresa e la
resilienza, secondo le indicazioni contenute nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative successive integrazioni.
Ma entriamo nel merito.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
- prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0, atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;
- essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di
produzione di un’unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
- essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta, ad esempio,
eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
- rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili (fermo restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette
soglie e che, in tale evenienza, la parte eccedente non sarà oggetto di agevolazioni) e cioè:
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (ovverosia Molise, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a
3.000.000 euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 1.000.000 euro e non superiori a 3.000.000
euro e, comunque, all’80% percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda per accedere alle agevolazioni di specie;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il decreto a tale scopo precisa che per “data di ultimazione del
programma” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che
riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;
b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
Al contrario, non rientrano all’interno del perimetro del beneficio, ad esempio, le spese:
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- connesse a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
- per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- correlate all’acquisto di mezzi targati;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di IVA.
Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di
una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n.
123/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto
dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui all’allegato n. 5 al decreto medesimo (caratteristiche del soggetto proponente, qualità della proposta e sostenibilità
ambientale del programma di investimento).
Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022, sono state fissate le modalità operative di inoltro della domanda di accesso alle agevolazioni in analisi. Ai sensi dell’art. 3 del decreto, le
stesse, redatte in lingua italiana, potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0”
del sito web di Invitalia, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18 maggio
2022, secondo un particolare iter che consente di attivare il primo step redazionale già dal 4 maggio 2022.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono erogate da Invitalia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate
in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso,
ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.
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