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Imprese turistiche: requisiti, criteri, condizioni per accedere a nuovi finanziamenti

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

 

In via di attivazione il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo. Il Ministero del turismo ha, infatti, definito i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure di attuazione della misura. Per chiudere il cerchio mancano i termini e le modalità di presentazione delle domande. Nell’attesa le imprese possono iniziare a prepararsi. La misura agevola gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo compreso tra 500.000 e 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025

 

 

In partenza il Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo.
Dopo l’attivazione del contributo e del credito di imposta dell’80%, il cui sportello agevolativo è chiuso dal 30 marzo 2022, ora si attendono le istruzioni operative per la presentazione delle domande a valere sulla misura prevista dall’art. 3, D.L. 152/2021.
Nel frattempo, le imprese possono iniziare a prepararsi.
I requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure di attuazione della misura sono stati fissati dal decreto del Ministero del Turismo, emanato di concerto con il Ministero delle Finanze, 28 dicembre 2021 (le relative slide sono state pubblicate dal Ministero del Turismo lo scorso 11 aprile 2022).
L’intervento agevolativo prevede una combinazione di contributo diretto alla spesa e di finanziamento agevolato, associato ad un finanziamento bancario.

Chi sono i soggetti beneficiari

 

A seguito dell’emanazione del decreto interministeriale, è possibile individuare con precisione l’ambito soggettivo.
In particolare, agli incentivi possono accedere:
- le imprese alberghiere;
- le imprese agrituristiche, come definita dalla legge n. 96/2006, e dalle pertinenti norme regionali;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici inclusi parchi acquatici e faunistici.
Sono ammissibili i soggetti che:
- gestiscono, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- ovvero, sono proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Alla data di presentazione delle domande, le imprese interessate devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale (tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale);
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice, e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice.

INTERVENTI AGEVOLATI

 

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo, sono agevolabili investimenti di media dimensione nel settore turistico.
Nello specifico, sono finanziabili programmi di investimento, con spese ammissibili (al netto dell’IVA) non inferiori a 500.000 euro e non superiori a 10 milioni di euro, riguardanti:
- interventi di riqualificazione energetica delle strutture, compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
- interventi di riqualificazione antisismica;
- interventi edilizi funzionali alla realizzazione dei precedenti interventi;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
- interventi per la digitalizzazione;
- interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
- interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I programmi di investimento devono:
- risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e al principio “Do No Significant Harm” (DNSH);
- essere avviati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Per avvio del programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
- essere conclusi entro 30 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero del Turismo può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a 6 mesi, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025 (il mancato rispetto dei termini determina la revoca degli incentivi).
Per “Contratto di finanziamento” si intende il contratto con il quale la banca finanziatrice, per sé, con riferimento al finanziamento bancario, e in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti, con riferimento al finanziamento agevolato, perfeziona la concessione del finanziamento con il soggetto beneficiario.

Spese ammissibili

 

Sono ammissibili agli incentivi le spese necessarie alle finalità degli interventi sostenute dal soggetto beneficiario e relative all’acquisto dei seguenti beni e servizi:
- servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del programma d’investimento;
- fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del programma d’investimento;
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- spese per la digitalizzazione, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
Le spese devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento.

Agevolazioni

 

Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato.
Il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili.
Gli incentivi:
- non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, n. 152/2021 (contributo e credito di imposta all’80%, Sezione Turismo del Fondo di Garanzia PMI e Fondo per il Turismo Sostenibile) e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi;
- sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework).

Contributo diretto alla spesa

 

Il contributo diretto alla spesa varia in base alla localizzazione dei programmi di investimento e alla dimensione di impresa.
In particolare, per i programmi realizzati nelle aree 107.3.a) del TFUE (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), il contributo è pari:
- al 30% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di dimensione micro;
- al 23% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di piccola dimensione;
- al 18% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di media dimensione;
- al 10% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di grande dimensione.
Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5% del contributo diretto alla spesa.
Per i programmi realizzati nelle aree 107.3.c), del TFUE, come individuate nei limiti dell’Allegato-Aiuto di Stato SA 101134 (2021/N), all’interno delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), il contributo è pari:
- al 25% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di dimensione micro;
- al 20% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di piccola dimensione;
- al 15% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di media dimensione;
- al 5% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di grande dimensione.
Per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI ed è pari:
- al 15% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di micro e piccola dimensione;
- al 5% dei costi e delle spese ammissibili, per le imprese di media dimensione.

Finanziamento

 

Per quanto riguarda il finanziamento agevolato, il tasso d’interesse applicato è pari allo 0,50% annuo.
La durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Il finanziamento agevolato deve essere associato a un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla banca finanziatrice, scelta dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla convenzione tra Ministero del Turismo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI) e che sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali.
Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte della banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili.
Il finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, incluse le garanzie rilasciate da SACE.

Procedure e termini

 

La domanda di incentivo dovrà essere presentata al Ministero del Turismo secondo le modalità e nei termini che dovranno essere definite dello stesso Ministero con apposito provvedimento che sarà pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Le imprese avranno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l’ordine di presentazione delle istanze.

Risorse disponibili

 

Per la concessione del contributo diretto alla spesa le risorse disponibili a valere sul PNRR ammontano a 180 milioni di euro, di cui:
- 40 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;
- 50 milioni per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.
Per il finanziamento agevolato, invece, sono disponibili 600 milioni di euro a valere sul FRI (Fondo rotativo imprese).
Il 40% delle risorse previste per il contributo è riservato agli interventi realizzati nelle Regioni Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna, Sicilia), mentre una quota pari al 50%del totale delle risorse (contributo + finanziamenti) è destinata a interventi di riqualificazione energetica.

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