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e-fattura estesa dal 1° luglio con moratoria delle sanzioni per il terzo trimestre 2022

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d’impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

 

Il decreto PNRR 2 estende, a partire dal 1° luglio 2022, l’obbligo della fatturazione elettronica anche ai soggetti sinora esonerati: si tratta, in particolare, dei contribuenti che applicano il regime di vantaggio, dei forfetari e delle associazioni sportive dilettantistiche e soggetti equiparati. Al fine di dare gradualità all’adempimento, la norma prevede che - per il terzo trimestre 2022 - le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano qualora la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

 

L’art. 15 del decreto che introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNNR 2, approvato mercoledì 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, contiene disposizioni finalizzate al contrasto all’evasione fiscale.
In primo luogo, infatti, viene anticipata l’applicazione delle sanzioni per coloro che non accettano il pagamento di beni e servizi, anche professionali, mediante carte di pagamento (art. 15, comma 4-bis, D.L. n. 179/2012.
In secondo luogo, viene esteso l’obbligo della fatturazione elettronica, intervenendo sull’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, cioè la fonte normativa primaria che disciplina tale importante adempimento.

Fatturazione obbligatoria per tutti

 

Nel testo dello schema di decreto giunto in Consiglio dei Ministri, l’estensione dell’obbligo è generalizzata e si applica a tutte le categorie finora esonerate, vale a dire:
a) i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
b) i soggetti passivi che applicano il regime forfettario (art. 1, da 54 a 89, legge n. 190/2014);
c) i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l'opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 “e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”.

Contribuenti con volume di affari pari a 20 o 25 mila euro

 

Anche se il testo dello schema di decreto non prevede eccezioni, risulta ancora in discussione l’eventualità di conservare una esigua area di soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica, individuata in base al volume d’affari (che dovrebbe attestarsi tra 20 e 25 mila euro annui).
Con ogni probabilità, ove tale indicazione venisse recepita nel testo definitivo del provvedimento, questa residua sfera di esonero sarà circoscritta all’ambito delle categorie che finora ne beneficiavano (contribuenti nel regime di vantaggio, soggetti forfetari, associazioni sportive dilettantistiche).

Entrata in vigore

 

Per le nuove categorie di contribuenti l’obbligo della fatturazione elettronica è previsto “a partire dal 1° luglio 2022”.
Pertanto, tali soggetti, ove già non utilizzino spontaneamente la fatturazione elettronica, avranno due regimi:
- cartolare fino a giugno;
- elettronico da luglio in poi.
Al fine di dare gradualità al nuovo adempimento, la norma stabilisce che “per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.
La norma citata prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile “è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”.
In pratica, quindi, per il periodo luglio-settembre 2022 non si applicano le sanzioni previste per le violazioni di omessa fatturazione (si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 “In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa”), “se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione”.
Si osserva che la norma fa riferimento alle sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 e, pertanto, la disapplicazione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle del citato articolo 6 (circolare n. 14 del 17 giugno 2019, par. 4.1).

 


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