Grazie a tale intervento, si permette a questi contribuenti di “rientrare in corsa”, versando le rate del 2020 entro fine aprile; quelle del 2021 potranno essere corrisposte entro la fine di
luglio. Per le rate del 2022, invece il termine ultimo è previsto per il 30 novembre 2022.
Rottamazione ter: come cambia il calendario dei versamenti
In fase di conversione del decreto Sostegni ter è arrivato il tanto atteso emendamento volto a riaprire i termini per il versamento delle rate scadute negli anni 2020
e 2021.
Nel dettaglio, è stato introdotto l’art. 10-bis che prevede la rimessione in termini per le rate scadute relative alla rottamazione ter e al saldo e
stralcio.
Il nuovo calendario dei versamenti prevede che le rate scadute:
- nell’anno 2020 dovranno essere versate entro il 30 aprile 2022;
- nell’anno 2021 dovranno essere versate entro il 31 luglio 2022;
- nell’anno 2022 dovranno essere versate entro il 30 novembre 2022.
In buona sostanza è stato così modificato l’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, per differire ulteriormente, dopo la
proroga
del 9 dicembre 2021 (art. 1, D.L. n. 146/2021), il termine entro il quale può essere effettuato, senza incorrere nell’inefficacia della definizione, il versamento delle rate della
rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e 2021; allo stesso tempo, si interviene per differire anche il termine per versare, con i medesimi effetti, le rate in
scadenza nel 2022.
Altro aspetto nodale riguarda l’applicazione dei 5 giorni di tolleranza, di cui all’art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, consentendo
così il pagamento tempestivo anche se effettuato entro tale periodo dalla scadenza del termine.
Infine, il comma 2 del nuovo art. 10-bis interviene nei confronti delle procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile
decorso del termine di cui all’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020. Tali procedure saranno soggette a estinzione ma le somme, eventualmente
versate, resteranno definitivamente acquisite e non saranno più ripetibili, in relazione a tutti quei debiti definibili.
Rottamazione ter: quali scadenze nel 2022?
Le scadenze previste dal D.L. n. 119/2018, per la rottamazione ter, nell’anno 2022, sono le seguenti:
- 28 febbraio (scaduta);
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Tali versamenti potranno essere effettuati:
- alla scadenza, restando ammessi i 5 giorni di tolleranza;
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022, beneficiando del nuovo art. 10-bis introdotto in sede di conversione
del decreto Sostegni ter.
Nota bene
Chi è in regola con i precedenti pagamenti potrà seguire il calendario dei versamenti 2022.
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Come e dove effettuare il pagamento?
Il versamento deve avvenire utilizzando i consueti bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente.
Il pagamento potrà essere effettuato: presso la propria banca; agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill; mediante l’internet banking; presso gli Uffici postali;
nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa; tramite i circuiti Sisal e Lottomatica; direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; tramite l’App Equiclick mediante la piattaforma
PagoPa. È inoltre previsto che si possa procedere al pagamento anche direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.
Il versamento potrà essere effettuato mediante compensazione con i crediti commerciali, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati),
maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Qualora non si fosse più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute”, inviata nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito dell’adesione e contenente il
dettaglio di quanto dovuto e i bollettini di pagamento, si potrà richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziadelleentrateriscossione.gov.it, nelle pagine dedicate
ai provvedimenti di rottamazione ter e saldo e stralcio, senza necessità del pin e della password, e riceverla via email assieme ai bollettini.
Chi invece risulta già in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, SPID, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, credenziali INPS e CNS) potrà
scaricare direttamente il documento dall’Area riservata del sito e contestualmente procedere così al pagamento con il servizio Paga-online.
Infine, si potrà richiedere al proprio istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle
somme dovute”. Per poter aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti
previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.
In caso di presentazione della richiesta oltre tale data limite, l’addebito diretto sul conto corrente sarà attivo a partire dalla rata successiva. In tale ultimo caso, il pagamento della
rata in scadenza dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro
il decreto Sostegni ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Sono
annullati così i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del
decreto Sostegni, hanno un importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello stralcio sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della rottamazione ter di cui all’art. 3, D.L. n. 119/2018, all’art. 16-bis, D.L. n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello stralcio sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000
euro.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE e all’IVA riscossa all’importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
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