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Smart working, green pass e obbligo vaccinale: le novità per i datori di lavoro

Daniele Virgillito - Dottore di ricerca in economia aziendale e Dottore commercialista

 

Regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno e fine dell’obbligo del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, ai quali, dal 1° aprile, sarà richiesta solo la versione base. Sono le principali misure in materia di lavoro previste dalla bozza di decreto legge approvato, il 17 marzo, dal Consiglio dei Ministri. Fino al 15 giugno, per gli over 50 resta in ogni caso l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti. Dal 30 aprile, viene inoltre stabilito che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche. Quali sono le altre novità?

 

 

Il 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. L’Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 marzo, ha infatti varato un nuovo decreto legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” rivedendo, in particolare, le norme sugli obblighi di vaccinazione e per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Con la fine dello stato di emergenza viene abbandonato inoltre il meccanismo regolatorio delle restrizioni ancorato all’andamento cromatico dei colori delle regioni e verrà, inoltre, dismessa la struttura commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.

Smart working: proroga fino al 30 giugno

 

La conclusione dello stato di emergenza non cambierà però le regole vigenti sullo smart working: l’art. 10 del della bozza di decreto legge proroga, al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando ancora di un regime semplificato.
Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l’accordo sul disegno di legge per la regolamentazione dello smart working che fa sintesi tra le proposte di legge arrivate dai partiti non solo di maggioranza. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 81/2017) è necessario però che venga approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura.
Il nuovo provvedimento definisce smart working solo il lavoro, al di fuori dall’ufficio, che superi la soglia di almeno il 30% dell’orario complessivo. Quando la percentuale si attesta su livelli inferiori non sono necessari gli accordi individuali. Un’interessante novità del disegno di legge approvato in Commissione Lavoro riguarda il ruolo che assume l’accordo individuale: se da una parte viene confermato l’obbligo dell’accordo individuale, dall’altra si afferma che gli aspetti più rilevanti debbano essere normati dalla contrattazione nazionale di categoria e/o da un accordo aziendale o territoriale.
In particolare, gli accordi collettivi dovrebbero stabilire, oltre che il diritto alla disconnessione, le eventuali agevolazioni afferenti alcune specifiche categorie. La proposta di legge prevede, infatti, un accesso prioritario al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori. In particolare, per coloro che usufruiscono della legge 104; per i caregiver; in presenza di figli disabili; nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità.
In caso di violazione, invece, del diritto alla disconnessione, “si applicano le disposizioni di cui all’art. 615-bis del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Il disegno di legge demanda ai contratti “l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze”.
Il testo condiviso prevede, inoltre, una serie di agevolazioni per le aziende che si impegnano nella promozione dello smart working, che però scatterebbero solo per chi applica “contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative”. Il nuovo disegno di legge prevede, a tal riguardo, la riduzione dell’1% dei premi assicurativi INAIL per le aziende che utilizzano lo smart working. Inoltre “alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile” è ipotizzato il riconoscimento di un tax credit.

Green pass: la road map verso il ritorno alla normalità

 

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 si esaurirà il 31 marzo; l’art. 1 del decreto varato dall’Esecutivo specifica che nonostante questo, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, potranno essere adottate una o più ordinanze che possono contenere misure derogatorie purché "individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.
Le ordinanze "sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per materia entro sette giorni dalla data della loro adozione".
Tra le novità più dibattute approvate all’unanimità nel corso del Consiglio dei Ministri, la fine dell’obbligo di super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50 ai quali, dal 1° aprile, non sarà più richiesto il green pass rafforzato, ma solo la sua versione base; fino al 30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dallo stipendio.
Sempre dal 1° aprile torna al 100% la capienza consentita per le manifestazioni, e per accedervi basterà il green pass base. Per quanto riguarda la scuola invece decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno obbligati alla dad solo gli alunni conclamati positivi. Dal 30 aprile viene stabilito, inoltre, che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche o alle poste.
Il super green pass sarà ancora necessario, invece, per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, piscine, palestre e centri benessere. Cambiano anche le regole per gli stranieri che dovranno possedere solo il green pass base e non più quello rafforzato, per poter soggiornare negli hotel e consumare nei ristoranti al chiuso.
Un ulteriore graduale ritorno alla normalità riguarda l’uso delle mascherine: i dispositivi di protezione saranno obbligatori fino al 30 aprile al chiuso. Sarà necessario, quindi, indossare le Ffp2 anche per assistere a spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive.
Lo stesso vale in tutti gli altri luoghi al chiuso, tra cui le sale da ballo e discoteche e locali assimilati al chiuso, “ad eccezione del momento del ballo”. Esentati sempre dall'indossare i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone disabili e i soggetti durante lo svolgimento di attività sportiva. Sempre fino al 30 aprile per i lavoratori che nell’esecuzione della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e i lavoratori domestici sono considerati dispositivi di protezione individuale anche le mascherine chirurgiche.
Dal primo maggio, poi, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della bozza di decreto verranno abbandonati green pass, mascherine al chiuso, anche nelle scuole. L’ultimo step della roadmap è fissato per il 15 giugno quando decadranno tutti gli obblighi vaccinali ad eccezione del personale appartenente al comparto sanitario.

Obbligo vaccinale

 

L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno varrà per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Fino a metà giugno vale l'obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Fino al 15 giugno per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per potenziali inadempienti; l'obbligo di vaccinazione permarrà, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Decadono le quarantene da contatto

 

Secondo quanto stabilito dall’art. 4, su isolamento delle persone risultate positive al Covid e sull'autosorveglianza dei contatti stretti, la bozza di decreto legge disciplina una serie di nuove indicazioni, che verranno ulteriormente articolate attraverso una circolare del ministero della Salute.
Dal 1° aprile 2022 è fatto, infatti, divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid-19, fino all'accertamento della guarigione.
A decorrere dalla medesima data a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherine Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell'ultimo contatto stretto e a effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

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