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Decreto Milleproroghe: le novità per imprese e professionisti

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe. Diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare, tra cui l’aumento a 2.000 euro per il 2022 del tetto contante, la proroga al 30 giugno 2022 per la sanatoria Irap e lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine per completare gli investimenti in beni ordinari e 4.0 “prenotati” nel 2021, così da beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta in beni strumentali. Entrano in vigore le norme sulla sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2021 e sulla copertura delle perdite 2021. Via libera anche all’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dei termini per gli adempimenti delle agevolazioni prima casa e alle novità per il Fondo di garanzia PMI

 

 

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 228/2021).
Diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare.

Misura fiscali

 

Tra le principali novità quelle in ambito fiscale, tra cui si segnala:
- la riapertura dei termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti dei comuni lombardi e veneti della zona rossa indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022 (articolo 2-ter);
- la proroga al 31 marzo 2022 dei termini per gli adempimenti delle agevolazioni prima casa (articolo 3, comma 5-septies);
- la sanatoria delle sanzioni nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017 (articolo 3, comma 5-bis);
- lo slittamento al 31 luglio 2022 dei termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all’Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati (articolo 3, comma 6-quater);
- la proroga al 30 giugno 2022 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 34/2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (articolo 20-bis).

Ammortamenti, perdite 2021 e tetto contanti

 

Con la legge di conversione entra in vigore:
- la sospensione temporanea, per un periodo massimo di 5 anni, della copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma 1-ter);
- la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche nell’esercizio 2021 (articolo 3, comma 5-quinquiesdecies);
- l’aumento del tetto contanti a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022 (articolo 3, comma 6-septies).

Nuove misure agevolative

 

Diventa definitivo il bonus psicologo, il contributo, di importo massimo di 600 euro, calcolato in base all’Isee, che non dovrà essere superiore a 50.000 euro, per la copertura delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti. Sarà un decreto interministeriale a stabilire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione (articolo 1-quater, comma 3).
Entra in vigore anche la proroga di 6 mesi, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, per completare gli investimenti in beni ordinari e/o 4.0 “prenotati” nel 2021 e beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta beni strumentali (articolo 3-quater).
Viene poi prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per i cuochi professionisti, istituito dall’art. 1, c. da 117 a 123, legge n. 178/2020 (articolo 18-quater).
Diventa ufficiale anche la detraibilità per tutti i bonus edilizi “minori” delle spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 3-sexies).
Con la legge di conversione arrivano novità anche per il Fondo di garanzia PMI (articolo 3, commi 4-bis e 4-ter). In particolare, si prevede che:
1) a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa:
- per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2,
- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
2) per i finanziamenti fino a 30.000 euro di cui all’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 23/2020, il cui rimborso del capitale inizi nel corso del 2022, tale termine possa essere prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

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