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Assegno unico universale: cosa devono (e non devono) fare i datori di lavoro - Infografica

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

 

Sono numerosi i cambiamenti che interessano, a partire da quest’anno, i datori di lavoro tenuti ad elaborare il Libro Unico del Lavoro per gli emolumenti retributivi erogati ai propri lavoratori dipendenti. Non si tratta soltanto della riforma dell’imposizione fiscale IRPEF, ma anche del passaggio, previsto a partire dal mese di marzo 2022, dall’assegno unico temporaneo all’assegno unico universale, che sostituirà definitivamente l’assegno per il nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico. Nell’infografica il riepilogo di tutto ciò che il datore deve e non deve fare nel periodo transitorio, corrispondente ai mesi di gennaio e febbraio, e a partire da marzo.

 

 

A partire dal 1° gennaio 2022, i cittadini aventi diritto all’assegno unico universale per i figli a carico possono presentare la domanda telematica sul portale istituzionale INPS con riferimento alle mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo 2022 e il mese di febbraio 2023.
Nel corso del periodo transitorio coincidente con i mesi di gennaio e febbraio di quest’anno è prevista la proroga, per tali mesi, delle misure introdotte in materia di assegno temporaneo per i figli minori e la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Chi può richiederlo

 

L’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico, mentre con riferimento ai figli maggiorenni è possibile richiederlo fino al compimento dei 21 anni di età se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolgimento del servizio civile universale.
N.B. Il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.
La decorrenza della misura è prevista a partire:
- da marzo se la domanda è presentata entro il 30 giugno;
- dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate a partire dal 1° luglio.
La spettanza, tuttavia, è garantita nella sua misura base anche in caso di ISEE non presentato.

Maggiorazione transitoria triennale

 

Per le prime tre annualità (2022, 2023 e 2024) è prevista una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico e universale in favore dei soggetti che hanno:
- un ISEE del nucleo familiare di appartenenza non superiore ai 25.000 euro;
- percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
L’importo della maggiorazione transitoria è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale al netto dell’ammontare mensile dell’assegno e viene riconosciuta:
- nell’anno 2022;
- nell’anno 2023, per un importo pari a 2/3;
- nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025, per un importo pari a 1/3.

Come si presenta la domanda

 

La domanda di assegno unico e universale deve presentata da uno dei genitori indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, tramite:
- portale web, con accesso tramite SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
In qualunque momento dell’anno è possibile integrare la domanda, ad esempio in caso di nascita di un figlio o necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per eventi sopravvenuti.

Modalità di erogazione dell’assegno

 

Il pagamento può essere effettuato:
- in misura intera al genitore, in accordo con l’altro avente diritto;
- in modo ripartito tra i genitori: in questo caso il richiedente può indicare, oltre alla propria modalità di pagamento prescelta, anche quella riferita all’altro genitore.
N.B. Nel caso di affidamento condivisodel minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito.

Cosa deve fare il datore di lavoro

 

A partire dal Libro Unico del Lavoro elaborato per il mese di marzo 2022, il datore di lavoro sospenderà qualunque elaborazione relativa al calcolo ed erogazione dell’ANF spettante al lavoratore dipendente.
Inoltre, notevole è l’impatto sul LUL determinato dalla abrogazione delle seguenti misure:
- ANF spettante ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- detrazioni per carichi di famiglia.
N.B. Continuano ad applicarsi le detrazioni per familiari a carico diversi dai figli, come ad esempio il coniuge, e per i figli di età superiore a 21 anni.

Esempio di calcolo – Come cambia la busta paga

 

Retribuzione lorda 2.000 euro
Trattenuta INPS c/lavoratore: 183,80 euro
Busta paga di febbraio 2022
Trattenute IRPEF: 429 euro – 76 detrazioni figlio a carico – 182 detrazioni per lavoro dipendente = 169 euro
ANF spettante: 113,48 euro + 37,50 per maggiorazione
Netto in busta: 1.795 euro
Busta paga di marzo 2022
Trattenute IRPEF: 227 euro
Netto in busta: 1.589 euro
Nell’infografica, di seguito riportata, viene spiegato cosa deve e non deve fare il datore di lavoro nel periodo transitorio, ed a partire da marzo.

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