Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia
Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali. Sempre da tale data è prevista una sanzione
di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l’obbligo vaccinale, disposta dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. I soggetti sanzionati avranno il
termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dalle Entrate, trasmettendo alle Asl una certificazione attestante le presunte ragioni che potrebbero giustificare il
differimento. Inoltre, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro
Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, servizi postali, banche e
negozi non essenziali; tuttavia, dalla stessa data, la durata del certificato verde diminuirà, secondo la normativa vigente, da 9 a 6 mesi.
Nonostante i dati sulla progressione delle vaccinazioni siano incoraggianti, considerando che le somministrazioni della terza dose sono iniziate a metà settembre, a metà marzo saranno migliaia
gli italiani, principalmente appartenenti al comparto sanitario, che nonostante abbiano completato il ciclo vaccinale avranno il green pass rafforzato scaduto.
L’Aifa né tantomeno l’Ema hanno, ad oggi, autorizzato la quarta dose e seppur vige per una consistente parte della popolazione l’obbligo di green pass, chi ha già tre dosi di vaccino rischia
paradossalmente di rimanere, in assenza di ulteriori interventi regolatori, senza una valida certificazione verde.
Green pass: evoluzione, scadenze e nuove regole
Dal debutto a luglio del green pass il numero delle attività che, in virtù del rischio di potenziale contagio, sono state essere subordinate al possesso di una valida certificazione Covid-19 è
progressivamente cresciuto. Il D.L. n. 111 del 6 agosto ha, infatti, aggiunto successivamente, tra gli altri, gli obblighi di possesso del green pass per scuola,
università, mezzi di trasporto e per la prima volta, oltre che per i semplici fruitori dei servizi, anche ampie restrizioni per i lavoratori.
Il D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, in vigore dal 1°gennaio 2022, aveva imposto, a partire dal 10 gennaio 2022, ulteriori restrizioni rispetto a quelle
introdotte dal D.L. n. 221/21, superabili solo attraverso il possesso di super green pass ed ha, inoltre, modificato le attuali regole per le quarantene,
escludendole o limitandole per quei soggetti vaccinati che abbiano avuto un contatto con un positivo.
L’ obbligo del green pass rafforzato, nel citato provvedimento, coinvolge le strutture ricettive, i servizi di ristorazione all’aperto, gli impianti di risalita
anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, sport di squadra, centri culturali e ricreativi anche per le attività all’aperto; fino al 31 marzo 2022, è stabilito che i visitatori potranno
accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie solo con il green pass rafforzato oppure con test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, eseguito nelle 48
ore precedenti l’accesso.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici viene reso obbligatorio il super green pass anche per accedere ai mezzi pubblici locali e regionali.
Il decreto Covid (D.L. n. 1/2022) varato dal Governo a gennaio (il medesimo che ha visto l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50) ha stabilito, ancora, che fino al 31 marzo è
consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde base (tampone antigenico rapido o molecolare con risultato negativo) l'accesso ai servizi alla
persona (dal 20 gennaio) e ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1°
febbraio) con l’esclusione di quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze primarie della persona.
L’agenda del green pass prevede, inoltre, che a partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati over 50, scatterà l’obbligo del possesso di green pass
rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro; ed ancora l’obbligo vaccinale, senza limiti di età, verrà esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico.
L’obbligo vaccinale
Nel corso dei mesi le norme che regolamento la certificazione verde si sono susseguite in modo rapido e talvolta poco armonioso e per tale ragione è quantomeno opportuno soffermarsi brevemente
sui vari passaggi che hanno accompagnato l’introduzione dell’obbligo vaccinale nel nostro ordinamento per una crescente platea di soggetti.
È con il D.L. n. 44/2021 che per la prima volta si fa strada l’obbligo di vaccinazione; l’art. 4 del D.L. rubricato “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” disponeva
l’obbligo vaccinale verso tutti gli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio
assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.
Il decreto di aprile, palesando l’inclinazione propositiva verso l’estensione dell’obbligo vaccinale assunta dall’Esecutivo, ha visto, nell’introduzione dell’obbligo vaccinale in capo ad alcune
specifiche categorie professionali, il primo passo verso il graduale ampliamento della platea dei soggetti che successivamente sono stati coinvolti dall’obbligo di vaccinazione.
Con D.L. del 10 settembre 2021, n. 122 l’obbligo di vaccinazione, infatti, è stato esteso anche ai lavoratori delle strutture sanitarie e socio-assistenziali, a
prescindere dal tipo di attività lavorativa da essi svolta. In particolare è stato stabilito che l’obbligo riguarda “tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria
attività lavorativa” nelle citate strutture sanitarie residenziali tipicamente frequentate da “persone in situazioni di fragilità”.
Con il successivo provvedimento del 26 novembre 2021, n. 172 l’obbligo vaccinale è stato ulteriormente esteso anche al personale scolastico, del comparto della
difesa, della sicurezza, del soccorso pubblico e della polizia; nonché al personale che a qualsiasi titolo svolge la propria attività lavorativa all’interno
degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Vaccinazione, per espressa previsione normativa, che è stata qualificata come “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative” dei citati lavoratori. In definitiva, dalla breve
ricostruzione esposta, si evidenzia una progressione normativa verso l’estensione dell’obbligo vaccinale ad una platea sempre più un’ampia di soggetti che si spinge, ad oggi, fino all’obbligo
vaccinale per gli over 50.
L’obbligo di vaccinazione per gli over 50
L’art. 1 del decreto n. 26/2021, novando l’art. 4-quater al D.L. 1° aprile 2021, n. 44, introduce nel nostro ordinamento l’obbligo vaccinale nei confronti di tutti i cittadini italiani e
stranieri “residenti nel territorio dello Stato […] che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età” fino al prossimo 15 giugno 2022.
Il successivo art. 4-quinquies estende tale obbligo vaccinale, dal 15 febbraio 2022, anche ai luoghi di lavoro e, in particolare, tutti i lavoratori over
50 per accedere in qualsiasi luogo di lavoro “devono possedere e sono tenuti ad esibire” una certificazione verde da vaccinazione o da avvenuta guarigione dall’infezione.
Dal 15 febbraio 2022 non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di
tale prescrizione normativa per i “soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione di cui all’art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro”.
A differenza di quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, che stabilisce la possibilità di un controllo anche a campione, la normativa vigente prevede che il controllo, sul
possesso di valida certificazione, venga effettuato, all’ingresso del luogo di lavoro, urbi et orbi nei confronti di tutti i lavoratori over 50; qualora al
controllo i lavoratori comunichino di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell’accesso, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro” saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla
presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per lo stesso periodo, non saranno riconosciuti ai lavoratori né la retribuzione, né altro compenso o emolumento. Nell’ipotesi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro che occupa meno di 15
dipendenti sarà legittimato a sospendere il dipendente dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per
un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
La normativa prevede l’esclusione dell’obbligo vaccinale dei lavoratori che si trovino in particolari condizioni di salute incompatibili con la vaccinazione
comprovati dal possesso di idonea certificazione medica attestante tale esenzione rilasciata in coerenza con i criteri definiti dalla circolare emanata dal Ministero della Salute il 4 agosto
2021.
Sanzioni
Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell’art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore
di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro e ad una somma compresa tra 400,00 e 1.000,00
euro a seconda dell’infrazione commessa, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in
assenza del certificato verde rafforzato.
La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta, invece, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle
Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.
L’indicazione sull’iter sanzionatorio, per i non vaccinati over 50, è disciplinata nell’articolo 1 del D.L n. 1/2022 che assegna al giudice di Pace la responsabilità di dirimere eventuali
controversie e attribuisce la rappresentanza processuale dell’Ade all’Avvocatura dello Stato. Vengono colpiti dalla (modesta) sanzione pecuniaria i soggetti che al 1° febbraio 2022 non hanno
ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario nei tempi stabiliti dal D.L. n. 26/2021, ovvero, le persone che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno effettuato il booster entro il
termine di validità del green pass.
I sanzionati avranno il termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dall’Ade trasmettendo alle Asl, e dandone comunicazione all’Ade,
una certificazione attestante l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero, motivando le presunte ragioni che ne potrebbero giustificare il differimento.
Le Asl avranno anch’esse 10 giorni (termine anche questo perentorio) per verificare la concretezza delle certificazioni prodotte ed eventualmente comunicare
all’agente della riscossione la ragionevolezza delle stesse. L’avviso di addebito verrà notificato con le stesse modalità della cartella di pagamento, ovvero, con raccomandata o tramite Pec.
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