Il rinvio previsto con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), già anticipato con un comunicato stampa del governo dello scorso 19 ottobre 2021, è stato confermato nel testo pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
Plastic tax
La tassa sul consumo di plastica, o plastic tax, sarebbe dovuta entrare in vigore già dallo scorso luglio 2020. Dopo una prima proroga, che aveva spostato la data prima al 1° gennaio 2021 con
il Decreto Rilancio e poi al 1° luglio, era stata nuovamente posticipata al 1° gennaio 2022, attraverso il decreto Sostegni bis.
Ma non è finita qua. Il governo ha ulteriormente posticipato la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023.
La plastic tax è stata pensata per promuovere il disincentivo all’utilizzo di prodotti di plastica favorendo la riduzione della produzione e consumo della plastica monouso. L’imposta si
pagherà sugli strumenti che hanno funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Dal 2023 si dovrà pagare 0,45 euro per
chilogrammo di materia plastica, per disincentivare l’impiego di oggetti monouso.
Normativa di riferimento
L’obiettivo della Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente è, dunque, quello di prevenire e ridurre i rifiuti in plastica non
riutilizzabili e non ricaricabili, promuovendo invece l’economia circolare, nonché evitare la dispersione nell’ambiente in cui viviamo, in particolare nell’ambiente acquatico.
Oltre ai prodotti in plastica monouso, la direttiva riguarda anche i prodotti in plastica oxo-degradabili, ossia le “materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione
comportano la frammentazione della materia plastica in micro frammenti o la decomposizione chimica” e le attrezzature per la pesca contenenti plastica. Il campo di applicazione della
direttiva esclude le microplastiche, nonostante sia necessario evidenziare che esse contribuiscono all’inquinamento dell’ambiente e dunque dovrebbero essere limitate nelle formulazioni dei
prodotti e i prodotti di plastica destinati al ri-utilizzo, contenenti più porzioni o alimenti da preparare e i prodotti derivati da polimeri naturali.
Gli elementi più importanti messi in luce dalla Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente:
- la distinzione tra i prodotti che andranno incontro a una riduzione del consumo e quelli destinati ad essere vietati;
- il destino di tappi e coperchi di plastica, bottiglie in PET e bottiglie per bevande;
- i requisiti di marcatura per alcuni prodotti di plastica monouso (assorbenti e tamponi, salviette pre-umidificate, filtri per tabacco e tazze per bevande);
- la responsabilità estesa del produttore;
- misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata, nonché eventuali incentivi per raggiungere gli obiettivi di riciclaggio;
- misure di sensibilizzazione verso i consumatori;
- le sanzioni applicabili in caso di violazione della direttiva e delle eventuali disposizioni nazionali;
- le date di recepimento della direttiva.
Successivamente l'art. 22, legge n. 53/2021 definisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione della
Direttiva (UE)
2019/904, riguardante la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
La legge mette in evidenza la necessità di garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso, incoraggiando l’utilizzo di prodotti sostenibili e riutilizzabili.
In particolare, sottolinea l’importanza di utilizzare prodotti alternativi a quelli monouso, realizzati in conformità “all’art. 11, c. 2, direttiva (UE) 2019/904”, anche
mettendo a disposizione del consumatore prodotti riutilizzabili direttamente presso i punti vendita, sempre “rispettando la normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare”. Viene
comunque sottolineata l’importanza di sensibilizzare i consumatori, incentivandoli ad assumere un comportamento responsabile.
Sugar tax
La sugar tax, o tassa sulle bibite zuccherate rientrava come imposta correttiva stabilita dalla Legge di Bilancio del 2020.
Con il decreto MEF 15 ottobre 2020 è stato definito il potere edulcorante di ciascuna sostanza dolcificante, a confronto con il saccarosio. Il decreto del MEF fornisce una tabella con il
potere dolcificante delle sostanze edulcoranti, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dall’imposta.
Secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 666, legge di Bilancio 2020, l’esenzione dalla sugar tax è stabilita in relazione al contenuto complessivo di edulcoranti espresso in
grammi e determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza presente nelle bevande.
La sugar tax è una tassa che penalizza il consumo di bevande zuccherate, e si pone l’obiettivo di stimolare stili di vita e consumi più salutari. La somma dovuta sarà pari a 10
centesimo per litro, e si applicherà alle bevande edulcorate prodotte sia da fabbricanti nazionali che da importatori. Le bevande con meno di 25 grammi di sostanze
edulcoranti saranno esonerate dalla sugar tax. Ed è proprio a tal fine che il MEF ha predisposto la tabella delle sostanze edulcoranti, linea guida per definire i casi di esonero o obbligo di
pagamento della nuova tassa.
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