Decontribuzione lavoratrici madri
In via sperimentale per l’anno 2022, verrà riconosciuto uno sconto del 50% per 12 mesi sul versamento dei contributi
previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.
In via ordinaria, i contributi a carico dei lavoratori sono determinati applicando sulla retribuzione lorda imponibile l’aliquota del:
- 9,19%, per i dipendenti di aziende non rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali;
- 9,49%, nel caso in cui l’azienda possa usufruire della CIG;
La restante contribuzione di base, pari al 23,81%, è posta a carico del datore di lavoro. A questa aliquota, definita IVS di base, si aggiungono le seguenti:
A) per settori specifici di attività:
- Fondo di quiescenza degli iscritti all’Istituto Postelegrafonici IPOST (32,65%);
- Fondo Volo (a seconda dell’anzianità assicurativa e dell’adesione o meno a fondi complementari di previdenza: 38%, 37,70%, 40,82%);
- Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo (solo per ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi iscritti successivamente al 31 dicembre 1995: 35,70%);
B) a finanziamento delle prestazioni assistenziali:
- Naspi: 1,61% (per i rapporti a termine +1,40%);
- malattia (misura variabile in base al settore): 2,22% - 3,21%;
- maternità (misura variabile in base al settore): 0,24% - 0,46%;
- assegno per il nucleo familiare: 2,48%;
- fondo di garanzia TFR: 0,20%;
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (brevi sospensioni attività produttiva): 1,70% - 4,70%;
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (crisi e ristrutturazioni): 0,90%;
- Fondi di solidarietà o Fondo di Integrazione Salariale: 0,45% - 0,65%.
A queste aliquote contributive non si applica alcuno sgravio, dunque non è previsto alcun beneficio a favore del datore di lavoro.
L'agevolazione prevista per il rientro in servizio delle lavoratrici madri ha una durata di 12 mesi a partire dal rientro nel posto di
lavoro al termine della fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
Esempio di calcolo del beneficio contributivo della lavoratrice
Stipendio lordo imponibile contributivo: 1.800 euro
Trattenuta contributiva ordinaria (9,19%): 165,42 euro
Trattenuta contributiva agevolata (4,59%): 82,71 euro
Stipendio netto imponibile fiscale:
Misura ordinaria: 1.634,58 euro
Misura agevolata: 1.717,29 euro
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Piano strategico nazionale per la parità di genere
Infine, si prevede che iI Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, con il contributo delle
associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, realizzino un “Piano strategico nazionale per la
parità di genere”, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.
A tal fine, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022.
L'obiettivo dichiarato è “definire una serie di buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella
partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale”.
Appositi decreti ministeriali avranno il compito di istituire:
- una Cabina di regia interistituzionale;
- un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere partecipato dalle associazioni, dalle consigliere di parità e dalle organizzazioni sindacali, con
funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni del Piano;
- un Tavolo di lavoro sulla “certificazione di genere alle imprese”
- una piattaforma di raccolta di dati e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.
La legge di Bilancio 2022 rende inoltre strutturali i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità già previsti in via sperimentale dalla manovra dello scorso anno, fruibili entro 5 mesi
dalla nascita del figlio o dall’ingresso dello stesso in famiglia/in Italia nei casi di adozione nazionale/internazionale o affidamento.
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