Via alla presentazione della dichiarazione sostitutiva per confermare il bonus pubblicità 2021. I soggetti che hanno prenotato il credito d’imposta lo scorso anno, dal 10 gennaio al 10
febbraio 2022 possono inviare, tramite l’apposita piattaforma disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti
pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021. L’ammontare degli investimenti indicato non può essere superiore a quello esposto nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”,
presentata nel 2021. Se viene riportato un importo superiore, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata
Un mese di tempo per confermare il bonus pubblicità 2021.
Dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che nel 2021 hanno presentato le comunicazioni di accesso al credito d’imposta
possono trasmettere, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, la
dichiarazione sostitutiva degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.
L’elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso all'anno 2021, con la somma teoricamente fruibile da ognuno, è stato pubblicato dal Dipartimento per l’Informazione e
l’editoria il 24 novembre 2021.
Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è proceduto alla ripartizione delle stesse tra i
richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale:
- per investimenti su stampa: 12% circa;
- per investimenti su radio e televisioni: 4,8% circa;
- per investimenti su entrambi i canali: dal 4,8% al 12%.
Conferma prenotazione
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata tramite i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l’identità
SPID oppure mediante le credenziali Entratel o Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta
d’Identità Elettronica.
La comunicazione può essere trasmessa:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società
controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o
tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998);
- tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).
Cosa indicare nella comunicazione
La dichiarazione ha lo scopo di attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente
“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, presentata tra il 1° e il 31 marzo 2021 (prima finestra) o tra il 1° e il 31 ottobre 2021 (seconda finestra).
Nella dichiarazione, quindi, devono essere indicati i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2021:
- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di
comunicazione (ROC), e dotati del Direttore responsabile;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali e anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non
partecipate dallo Stato, iscritte al ROC.
Gli importi devono essere espressi in euro, con arrotondamento all’unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.:
55,50 diventa 56); per difetto, se inferiore a questo limite (es.: 55,49 diventa 55).
Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello (aggiornate al 27 settembre 2021), l’ammontare degli investimenti indicato non può essere superiore a quello esposto nella
“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, presentata nel 2021.
Se viene riportato un importo superiore, l’applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.
Credito d’imposta richiesto superiore a 150.000 euro
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti
dichiarazioni:
- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica
antimafia di cui all’articolo 85 del D.lgs. n. 159/2011.
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