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Fondo perduto attività chiuse e discoteche: contributo a 8.661 euro

Fondo perduto attività chiuse e discoteche: contributo a 8.661 euro

Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista

 

 

Il contributo a fondo perduto previsto per quanti svolgono come attività prevalente un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate per contrastare l’emergenza Covid, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 29 dicembre 2021.

 

Tutto pronto per il contributo a fondo perduto previsto per le attività chiuse e le discoteche. Con il provvedimento n. 379919 del 29 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha determinato i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis).

Fondo perduto per le attività chiuse e le discoteche

 

L’art. 2, D.L. n. 73/2021 ha istituito un fondo con una dotazione di 140 milioni di euro per il 2021, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente le attività nei confronti delle quali, per effetto delle misure restrittive adottate per evitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Nello specifico l’art. 11, D.L. n. 105/2021 ha destinato prioritariamente una parte del fondo, pari a 20 milioni di euro, a favore dei titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice ATECO 200793.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

 

Con il D.M. 9 settembre 2021 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sono stati determinati i criteri per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo stesso.
Il decreto ha previsto che:
- (art. 5, comma 2) la quota del fondo pari a 20 milioni di euro è prioritariamente ripartita, in egual misura, tra i soggetti che svolgevano in via prevalente l’attività di cui al codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” (che alla data del 23 luglio 2021 risultava chiusa), con un limite massimo di contributo pari a 25.000 euro pro capite;
- (art. 5, comma 3) le restanti risorse, ossia 120 milioni di euro, unitamente a eventuali economie, sono distribuite tra i soggetti che svolgevano come prevalente, alla data del 26 maggio 2021, una delle attività di cui ai codici ATECO 2007 elencati nell’allegato 1 al decreto, che sono rimaste chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all’ammontare dei fondi stessi;
- (art. 6) il contributo è richiesto tramite istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia ed è corrisposto dall’Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente nell’istanza di cui al punto precedente.
Con il provvedimento 29 novembre 2021 l’Agenzia ha previsto che:
- l’istanza per l’accesso al contributo doveva essere presentata dal 2 al 21 dicembre 2021;
- si procede prioritariamente a ripartire le risorse disponibili (20 milioni di euro) tra i soggetti che hanno richiesto il contributo, in egual misura per ciascuno di essi, con un limite massimo pro capite di 25.000 euro; che le restanti risorse disponibili (120 milioni di euro, più le eventuali eccedenze derivanti dal riparto di cui al punto precedente) sono destinate ai soggetti che hanno richiesto il contributo. Laddove le risorse non fossero state sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi sarebbero stati erogati in misura pari al rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’importo complessivo dei contributi richiesti. Per la determinazione del contributo erogabile si è tenuto anche conto del minor importo eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro “Minor importo richiesto” dell’istanza, ai fini del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato;
- l’Agenzia, sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di erogare il contributo, deve effettuare alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Controlli che potrebbero portare allo scarto dell’istanza e la mancata erogazione del contributo.

Come determinare il contributo a fondo perduto

 

Con il provvedimento del 29 dicembre 2021, in ragione delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, l’Agenzia ha stabilito che il contributo a fondo perduto:
- di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 9 settembre 2021, previsto per coloro che svolgono come attività prevalente un’attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 200793.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;
- di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), D.M. 9 settembre 2021, previsto per coloro che svolgono come attività prevalente un’attività riferita ai codici ATECO 2007, rispetto alla quale hanno dichiarato, nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate per contrastare il Covid 19, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

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