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Fondo per le strutture extralberghiere: incentivi ai Bed & Breakfast a gestione familiare

Giovanna Greco - Dottore commercialista

 

Il decreto Fisco-Lavoro riserva ai Bed and Breakfast a gestione familiare il fondo istituito, a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale dal D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis), convertito nella legge n. 106 del 2021. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 ed è già prevista nella norma modificata. I criteri di riparto del fondo avrebbero dovuto essere stabiliti con un decreto del Ministro del turismo anche al fine del rispetto del limite di spesa indicato. Il decreto di riparto però non è ancora stato adottato.

Tra le principali disposizioni contenute nel D.L. n. 146/2021 (decreto Fisco-Lavoro), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro ci sono anche alcune misure a sostegno delle attività ricettive. In particolare, l’art. 5-sexies modifica l'art. 7-bis, c. 3, del D.L. n. 73/2021 (legge n. 106/2021), riservando ai Bed and Breakfast a gestione familiare il fondo istituito da tale comma a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale. Il fondo istituito da tale comma é destinato alle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast.
La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 ed è già prevista nella norma modificata. I criteri di riparto del fondo avrebbero dovuto essere stabiliti con un decreto del Ministro del turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa sopra indicato. Il decreto di riparto però non è ancora stato adottato.

Quadro normativo

 

Ai sensi dell’articolo 117 Cost., le Regioni sono gli unici soggetti titolari di potestà normativa in materia di turismo.
Il D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo), nella parte in cui definiva le strutture ricettive extralberghiere (art. 12), tra le quali anche l’attività di bed and breakfast, è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente con sentenza 25 aprile 2012, n. 80. L’art. 12, c. 3 definiva, in particolare, i bed and breakfast come strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.
Le Regioni hanno comunque ritenuto opportuno promuovere, tra le attività extra alberghiere, anche il bed and breakfast ed hanno stabilito, con leggi proprie:
- chi può avviare l'attività;
- i requisiti che devono possedere le abitazioni;
- il modo in cui l'attività debba essere svolta.

Banca dati

 

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacità ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi;
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Normativa regionale in materia di bed and breakfast

 

Analizziamo le diverse normative di seguito elencate facendo una distinzione regionale:
- regione Basilicata in materia di strutture ricettive e disciplina dell'attività di bed and breakfast L.R. 4 giugno 2008, n. 6 e L.R. 4 giugno 2008, n. 8/2008;
- regione Liguria, con L.R. 12 novembre 2014 n. 32 ha adottato un Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche (per i bed and breakfast, in particolare, l’articolo 21);
- la regione Lazio, con Regolamento 7 agosto 2015, ha adottato una nuova disciplina delle strutture ricettive ed extra alberghiere, disponibile al seguente indirizzo. Si evidenzia comunque che con sentenza n. 6755 del 13.06.2016 il TAR Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) ha annullato alcuni articoli del Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015.
- la regione Abruzzo, che con L.R. 28 aprile 2000, n. 78 ha dottato la “Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast”
- la regione Calabria, con L.R. 7 agosto 2018, n. 34 “Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere."; 9 Testo modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A.S. n. 2426 Articolo 5-bis 88;
- la regione Campania, con L.R. 10 maggio 2001 n. 5 ha introdotto la disciplina dell'attività di Bed and Breakfast;
- la regione Emilia Romagna la cui L.R. 28 luglio 2004, n. 16 nell’ambito della disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, reca la definizione ed i requisiti per l’attività qui in esame. Inoltre, la Delib. G.R. 2 novembre 2004, n. 2149 contiene l’approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
- la regione Lombardia, che nell’ambito della L.R. 1 ottobre 2015 n. 27, Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, disciplina (articoli 29 e 30) l’attività di bed and breakfast;
- la regione Marche che con L.R. 11 luglio 2006, n. 9 ha adottato il “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”, disciplinando all’articolo 34 l’attività di bed and breakfast;
- la regione Molise che con L.R. 12 luglio 2002, n. 13 ha introdotto specifiche norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "bed and breakfast";
- la regione Piemonte che ha adottato la L.R. 3 agosto 2017, n. 13 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”;
- la regione Puglia che ha adottato la L.R. 7 agosto 2013 n. 27 di disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B);
- la regione Sardegna la cui L.R. 28/07/2017, n. 16 contiene le Norme in materia di turismo;
- la regione Sicilia, con la L.R. 23 dicembre 2000 n. 32, articolo 88, relativo ai Bed and Breakfast;
- la regione Toscana, con L.R. 20 dicembre 2016, n. 86, ha dottato il “Testo unico del sistema turistico regionale” e nell’ambito di esso, l’articolo 56 disciplina l’attività di bed and breakfast;
- la regione Veneto, con la L.R. 14 giugno 2013, n. 11, sullo sviluppo e sostenibilità del turismo regionale, in cui varie disposizioni riguardano i bed and breakfast;
- la regione Valle d’Aosta che con L.R. 29 maggio 1996, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”, ha regolato le attività di bed and breakfast (artt. 16-bis – 16-quinquies);
- la regione Umbria, con L.R. 10 luglio/2017, n. 8 “Legislazione turistica regionale”;
- la provincia autonoma di Trento, per cui si rinvia al D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 sulla disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica"(cfr. articolo 25 per l’attività di bed and breakfast);
- la provincia autonoma di Bolzano, per cui si rinvia al D.P.G.P. 27 agosto 1996, n. 32

Affitto di camere, appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali

 

É opportuno evidenziare in merito alle modalità di esercizio dell'attività di affitto di camere e appartamenti per ferie che alcune Regioni si sono dotate di un proprio sistema di codificazione delle strutture ricettive ed è stato costituito un Gruppo interregionale di lavoro per la condivisione e la messa a disposizione del Governo delle esperienze maturate sul tema.

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