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Dichiarazione IMU ENC entro il 30 giugno con il nuovo modello

Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

 

Via libera al nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC): il modello approvato con D.M. MEF del 4 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio) sostituisce quello approvato nel 2014 e deve essere utilizzato per le dichiarazioni IMU relative agli anni d’imposta 2021 e 2022, entrambe in scadenza il 30 giugno 2023. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Come si compila il modello?

 

Dichiarazioni IMU a regime: con decreto MEF 4 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2023) è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), le relative istruzioni per la compilazione nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello sostituisce quello di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 26 giugno 2014. In precedenza il MEF aveva provveduto (con il decreto 29 luglio 2022) ad approvare il modello di dichiarazione per i soggetti passivi IMU, con esclusione degli enti non commerciali (dichiarazione IMU/IMPi).

La dichiarazione IMU ENC

Il nuovo modello deve essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del 30 giugno 2023

Rimangono ferme le dichiarazioni già presentate ai fini dell’IMU, in quanto compatibili.

Un modello di dichiarazione per tutti gli immobili

Il modello dichiarativo IMU ENC è l’unico modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all’ art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli.

Comuni, Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Friuli-Venezia Giulia

Per gli immobili situati nei comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano dove, al posto dell’IMU, si applicano, rispettivamente, le norme di cui alla legge provinciale n. 14/2014, relativa all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della Provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale n. 3/2014, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della Provincia autonoma di Bolzano, i soggetti tenuti alla dichiarazione devono utilizzare gli appositi modelli approvati da tali Autonomie.

Nei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia, dal 1° gennaio 2023 al posto dell’IMU, si applica l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). È stabilito che con decreto del Direttore centrale della struttura competente sono individuati i casi in cui la dichiarazione è presentata e sono approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni. Nelle more dell’adozione del decreto, i soggetti passivi continuano a presentare i modelli di dichiarazione IMU approvati con decreto del MEF.

Chi presenta la dichiarazione IMU ENC

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lettera g) del comma 759 dell’art. 1, legge n. 160/2019, vale a dire gli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla lettera i), comma 1, dell’art. 7, D.Lgs. n. 504/1992 e precisamente quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’ art. 16, lettera a), legge n. 222/1985 (attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).

La dichiarazione IMU ENC si presenta ogni anno

La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 770, terzo periodo) stabilisce che La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata ogni anno, diversamente da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi, in quanto quest’ultima “ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovutA.

Termine per la presentazione della dichiarazione:

Anno d’imposta 2022

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Per la dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 il termine, pertanto, è il 30 giugno 2023.

Anno d’imposta 2021

Per questa dichiarazione ci sono due proroghe:

- il decreto Semplificazioni (art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022) ha differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno di imposta 2021;

- successivamente, il decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022) ha prorogato il termine al 30 giugno 2023.

Nota bene

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione è fatto presente che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare, ad esempio quelle relative alla “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

La dichiarazione si presenta al Comune in cui sono gli immobili

La dichiarazione telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Come si trasmette la dichiarazione

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al decreto MEF 4 maggio 2023.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico’” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.

Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Immobili con utilizzazione mista

Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

I criteri per la determinazione del rapporto proporzionale

Il rapporto è determinato con riferimento:

- allo spazio;

- al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;

- al tempo.

Per quanto riguarda il criterio relativo allo spazio la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse” da quelle meritevoli, “rapportata alla superficie totale dell’immobile”.

Ad esempio

Se nell’immobile dove si svolge l’attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l’esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un’attività commerciale, comunque, non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l’attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell’intera unità immobiliare.

La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale dell’immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.

Analogamente si deve operare se nell’immobile è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un’attività per la quale compete l’esenzione (ancorché non suscettibile di accatastamento separato) e, quindi, ai fini del calcolo della quota esente occorre rapportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l’attività agevolata alla superficie dell’intera unità catastale.

La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all’attività meritevole in modo da escludere dalla base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta, la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all’attività per la quale compete l’esenzione.

Per quanto riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali, la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività.

Con riguardo, infine, al tempo, nel caso in cui l’utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.

Come si compila la dichiarazione

Il frontespizio

Sul frontespizio del modello IMU ENC deve essere indicato l’anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo d’imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione. Deve essere, altresì, indicato il Comune al quale va presentata la dichiarazione stessa, in quanto soggetto attivo del tributo.

Il frontespizio si compone di una facciata divisa in quattro riquadri relativi a:

- Contribuente;

- Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;

- Firma;

- Impegno alla presentazione telematica.

Nel riquadro dedicato al “Contribuente” (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo dell’IMU. Le persone giuridiche non aventi domicilio fiscale o sede legale in Italia devono indicare nello spazio dedicato al Comune (e Stato Estero), lo Stato estero di appartenenza, ossia quello in cui hanno il domicilio fiscale o la sede legale e nello spazio riservato al Domicilio fiscale la specificazione della relativa località e dell’indirizzo.

Nel campo “Codice Stato Estero” deve essere inserito il codice dello Stato estero di appartenenza corrispondente a quello presente nell’archivio “Comuni e Stati esteri”, consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Stati soppressi e non soppressi).

Nel riquadro concernente i “Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione” devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice della carica, rivestita all’atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. Il campo “Codice caricA deve essere sempre compilato utilizzando l’apposito elenco riportato nella tabella annessa alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all’estero. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

Il riquadro riservato alla “FirmA contiene l’indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell’ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Per gli enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l’oggetto principale dell’attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Il riquadro dedicato all’impegno alla presentazione telematica deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L’intermediario deve: riportare il proprio codice fiscale; riportare (se si tratta di CAF) il numero di iscrizione all’albo; riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione; apporre la firma.

I 4 quadri del modello di dichiarazione

Il modello di dichiarazione si compone di quattro quadri e precisamente:

- il quadro A riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti

- il quadro B concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;

- il quadro C dedicato alla determinazione dell’IMU;

- il quadro D relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

La compilazione del quadro A

Il quadro A è relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili o esenti.

Per quanto riguarda la prima categoria, vale a dire quella degli immobili totalmente imponibili, si precisa che il quadro deve essere compilato sia quando nell’immobile viene svolta un’attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall’ art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, sia nell’ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali. Ciò si verifica sicuramente quando tutto l’immobile è adibito a un’attività tipicamente commerciale, come, ad esempio, il bar che, seppur inserito nell’ambito di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di un’attività sanitaria, risulta accatastato separatamente.

Per quanto concerne, invece, le attività che potrebbero astrattamente rientrare in quelle meritevoli, occorre ribadire che per le stesse deve essere preliminarmente verificata la sussistenza dell’ulteriore requisito introdotto nell’art. 7, comma 1, lettera i), a seguito delle modifiche apportate dall’art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 e cioè che le attività indicate dalla norma devono essere svoltecon modalità non commerciali”.

Il quadro A deve essere compilato anche nel caso di possesso da parte dell’ENC di immobili esenti. Tale circostanza si verifica quando il soggetto passivo possiede immobili che godono di esenzioni diverse da quella tipica di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, che si riscontrano in quelle relative al campo 14 “Esenzioni” e al campo 16 “Esenzione quadro Temporaneo Aiuti di Stato”

La compilazione del quadro B

Il quadro B è diretto a contenere le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, sulla base dei criteri e dei requisiti che sono stati illustrati per ciascuna tipologia.

Il quadro B si compone di tre riquadri di cui:

- il primo relativo all’identificazione catastale dell’immobile e alla tipologia di attività in esso svolta;

- il secondo, dedicato all’attività didattica, deve essere compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell’immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione;

- il terzo, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch’esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell’immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione.

Il quadro B deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l’attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo.

La compilazione del quadro C

Il quadro C è riservato alla “Determinazione dell’IMU” e rappresenta un quadro riepilogativo dal quale emerge il totale dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno di riferimento.

Nel rigo 1, recante l’indicazione dell’IMU dovuta, occorre riportare l’ammontare complessivo dell’imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei precedenti quadri A e B. Ovviamente, nel caso in cui sono stati compilati più quadri A ovvero più quadri B per più immobili, si dovrà indicare il totale dell’IMU risultante dagli stessi.

Nel rigo 2, “Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione” occorre riportare l’eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante dalla colonna 3 del rigo 1 del quadro D “Compensazione e rimborsi”.

Nel rigo 3, “Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24”, va indicata la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo 2, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.

Nel rigo 4, “Rate versate”, si deve riportare la somma delle rate versate (considerando eventuali versamenti integrativi).

Per determinare l’IMU a debito o a credito, occorre effettuare la seguente operazione:

rigo 1 - rigo 2 + rigo 3 - rigo 4

Se il risultato di tale operazione è positivo, riportare l’importo ottenuto nel rigo 5IMU a debito”.

Se, invece, il risultato di tale operazione è negativo, indicare l’importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel rigo 6IMU a credito”. Tale importo va riportato nel rigo 1, colonna 1, del quadro D “Compensazione e rimborsi”.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC è fatto presente che “l’imposta non è dovuta, non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00 o il diverso importo eventualmente stabilito dal comune”.

La compilazione del quadro D

Il quadro D “Compensazione e rimborsi” scaturisce dalle disposizioni recate dall’art. 1, comma 763, della legge n. 160/2019 e deve essere compilato per l’indicazione del credito di imposta risultante dalla dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppure la compensazione con versamenti futuri.

Nella colonna 1 va indicato l’importo a credito risultante dalla presente dichiarazione.

Nella colonna 2 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso. Non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Nella colonna 3 va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24.

In caso di credito in compensazione non utilizzato nel modello F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere il rimborso presentando un’apposita istanza al comune competente.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC è fatto presente “la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo comune”.

Il versamento dell’IMU

Nell'ultima parte delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione è ricordato che il versamento dell’IMU dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'IMU con eventuale compensazione dei crediti, a favore del Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019 (1° gennaio 2020). In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo Comune.


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